‘L’albergo L’Approdo si rassegni: ricorso irricevibile’. Il Tar dà ragione alle tesi dell’avvocato Quinto

La sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato irricevibile il ricorso promosso dal titolare dell’albergo L’Approdo di Leuca il quale si era opposto al rilascio di un permesso di costruire. Il titolare del permesso era difeso dall’avvocato Pietro Quinto.

È stata dichiarato ‘Irricevibile’ dal Tar Lecce il ricorso del titolare dell’albergo “L’Approdo” di Leuca avverso il permesso di costruire rilasciato nel 2014 dal Comune di Castrignano del Capo per la realizzazione di un progetto di attrezzature portuali in una zona antistante l’albergo.
 
Accolte, quindi, le tesi difensive sostenute dall’avvocato Pietro Quinto, legale difensore del titolare del permesso di costruire: il Tar ha quindi rilevato che non solo erano trascorsi due anni dal rilascio del permesso di costruire, ma che il ricorrente aveva avuto diretta percezione dell’inizio dei lavori all’indomani del rilascio del permesso.
 
Nel corso dell’udienza, infatti, l’avvocato Quinto ha letto il contenuto della denuncia che il ricorrente aveva presentato nel 2014 all’Autorità giudiziaria lamentando che “affacciandosi dalla terrazza del suo albergo” aveva constatato la realizzazione del cantiere edilizio con l’uso di ruspe per il movimento terra, affermando che tali lavori fossero privi di autorizzazione edilizia.
 
Le indagini erano state condotte dai Carabinieri e dalla Procura della Repubblica e la denuncia era stata successivamente archiviata dal Gip, una volta accertato che il Comune aveva rilasciato regolare permesso di costruire e sulla recinzione del cantiere era stato posto il cartello con le indicazioni relative a tale permesso.
 
‘Questi fatti – ha sottolineato Pietro Quinto – erano stati omessi nella narrativa del ricorso al Tar tant’è che all’atto della proposizione dello stesso ricorso il Presidente aveva accolto una richiesta di sospensiva urgente formulata dal ricorrente. Acclarati i fatti – spiega ancora l’esperto amministrativista – è risultata evidente l’irricevibilità di un ricorso giurisdizionale proposto a distanza di due anni dalla piena conoscenza del permesso di costruire, oggetto di impugnativa. Sulla base di tutto ciò la sentenza del TAR ha pronunciato la inammissibilità del ricorso, anche con riferimento alla riconosciuta legittimità del parere paesaggistico che aveva già superato positivamente il vaglio del Consiglio di Stato. Il Tar ha altresì respinto l’ulteriore censura sollevata in corso di causa dal ricorrente secondo cui il permesso di costruire del 2014 doveva ritenersi decaduto per mancato inizio dei lavori nel termine annuale di validità’.
 
Le tesi difensive, insomma, si sono basate sull’esibizione di documentazione fotografica oltre che attraverso il richiamo alle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente nella denunzia penale presentata nel 2014 ed il Tar ha rigettato il ricorso affermando che il titolare del L’Approdo non aveva fornito alcun idoneo elemento di prova per sostenere la decadenza del permesso di costruire.



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