Beni storico-artistici. Sentenza Consiglio di Stato «La direzione dei lavori e progetti solo degli architetti»

Con la Sentenza n.12/2014, il Consiglio di Stato ha messo fine ad un?antica querelle. Massimo Crusi, Presidente della Federazione regionale Ordini degli Architetti ora chiede a Comuni, Province, Soprintendenze che venga rispettata

Per i beni architettonici di rilevanza storico-artistica progetti e direzione dei lavori sono di esclusiva competenza degli architetti. A dirlo è una sentenza, la n. 12/2014 del Consiglio di Stato. Una posizione chiara, netta che Massimo Crusi, Presidente Ordine Architetti di Lecce e Federazione degli Ordini degli Architetti di Puglia, ha così commentato «Finalmente, il Consiglio di Stato ha messo fine ad una discussione che si trascinava nel tempo. In verità, un’evidenza che in alcuni casi e per alcune Soprintendenze era già acclarata: le prestazioni professionali inerenti il restauro di beni architettonici di rilevanza storico-artistica competono agli architetti, in particolare per la Direzione dei Lavori, ma tanto più – evidentemente – per i progetti».

Ma questo è anche il contenuto della lettera che proprio Massimo Crusi, nella sua veste di Presidente degli Ordini pugliesi, sta inviando in questi giorni a tutti gli enti territoriali della Puglia e alle Soprintendenze, con il duplice obiettivo di informarli su quanto disposto dai giudici e soprattutto evitare l’insorgere di spiacevoli contenziosi circa incarichi, bandi pubblici, appalti. «Con la Sentenza -si legge nella lettera- il Consiglio di Stato si esprime in modo definitivo sulla legittimità dell’esclusione della categoria professionale degli ingegneri dal conferimento di incarichi afferenti la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico-artistico, considerati in via esclusiva di competenza degli architetti».

E ancora: «Più precisamente, i giudici affermano che l’attività di direzione dei lavori su immobili di interesse storico artistico non può essere ricondotta ad attività di mero rilievo tecnico, non potendo essere esercitabile dai professionisti ingegneri, ma essendo riservata alla sola professione di architetto. Ne consegue, sempre secondo la Sentenza, e in coerente applicazione dell’articolo 52 del R.D. 2537 del 1925, che devono ritenersi precluse agli ingegneri la partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza sugli immobili di interesse storico-artistico».

«Sono convinto -conclude – che tutti i nostri interlocutori sapranno e vorranno rispettare quanto contenuto nella Sentenza che ribadisce un principio importante di natura soprattutto culturale, strettamente connesso alle nostra specifica preparazione coerente con la tutela del patrimonio monumentale del Paese. La sentenza infatti non impedisce la possibilità che altri professionisti tecnici partecipino ai restauri, in una necessaria e auspicabile sinergia di saperi e competenze. Indica solo che, per legge, la responsabilità e il coordinamento dei lavori devono essere degli architetti e che, peraltro, sarebbe sbagliato tirare per i capelli le Direttive comunitarie piegandole verso una equiparazione delle due professioni. Equiparazione che viceversa, a tutela di tutti, il Consiglio di Stato recisamente esclude».