Ryanair cancella il volo e riprotegge coppia salentina cinque giorni dopo. Arriva la condanna

Una nuova sentenza con cui il Giudice di Pace di Brindisi condanna la compagnia a risarcire una coppia vittima della cancellazione del volo Brindisi–Bergamo, con riprotezione cinque giorni dopo. Riconosciuti l’indennizzo contrattuale e il rimborso di tutte le spese sostenute per vitto e alloggio.

“La riprotezione deve avvenire nei tempi più ristretti possibili e nell’interesse primario della vittima della cancellazione, sicché, l’aver proposto una riprotezione su un volo in partenza ben cinque giorni dopo, senza neppure coprire le spese per vitto e alloggio sino alla nuova partenza, concreta precise violazioni del Reg. CE 261/04”, con queste parole, Stefano Gallotta, difensore di due persone di origine salentina, commenta la sentenza del 2 luglio scorso con cui il Giudice di Pace di Brindisi, avv. Francesco De Vitis, ha accolto la sua domanda avverso la compagnia Ryanair.

Stefano Gallotta

I fatti

Lo scorso settembre, due coniugi di origini salentine, dopo un soggiorno in un albergo di Galatina, dovevano rientrare a Bergamo con il volo FR8496 in partenza da Brindisi alle 12.45 del 20 settembre 2017 ma, pochi giorni prima della partenza, hanno ricevuto una e-mail dal vettore irlandese che li avvisava della cancellazione del volo. Non riuscendo in alcun modo a contattare il servizio clienti, la coppia si è recata presso l’aeroporto di Brindisi per chiedere la riprotezione sul primo volo utile successivo e poter rientrare in Lombardia.

La riprotezione solo cinque giorni dopo

Ryanair, a questo punto, ha proposto la riprotezione solo sul volo FR8096 Brindisi / Bergamo del 25 settembre 2017, con partenza alle 19.35 e arrivo alle 21.20, ben cinque giorni dopo la data del volo cancellato, senza, peraltro, offrire l’adeguata sistemazione in albergo (è stato riconosciuto il rimborso solo per la prima notte), pasti e bevande in relazione ai tempi di riprotezione e il trasporto andata e ritorno dall’aeroporto alla sistemazione alberghiera di Galatina, come previsto dal Regolamento CE 261/2004.

In mancanza di altri rimedi, la coppia, a questo punto, è stata costretta ad accettare il differimento e a fare rientro a Bergamo il 25 settembre, sostenendo ogni spesa per vitto, alloggio e trasporto, eccezion fatta per il pagamento della prima notte presso un B&B nella cittadina salentina, rimborsata dal vettore.

Al rientro e in assenza di riscontro alla richiesta di indennizzo avanzata, i due sono rivolti a Codici Lecce e hanno citato la compagnia dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi.

Le cifre

Con la sentenza n. 1310/2018, il Giudice ha condannato la compagnia aerea, costituitasi in giudizio, a risarcire i passeggeri per l’importo di 917,93 euro oltre interessi e spese legali, riconoscendo 500,000 euro per compensazione pecuniaria e 417,93 euro per il rimborso delle spese sostenute, ossia 208,00 euro per le quattro notti non pagate dal vettore presso la struttura ricettiva e 209,93 euro per  vitto e supplemento parcheggio all’aeroporto di Bergamo.

L’avvocato Gallotta, poi, si sofferma sui recenti voli cancellati dovuti agli sciopperi del personale di Ryanair: “Quanto, poi, alle recenti cancellazioni dei voli per gli scioperi dei dipendenti Ryanair, che tanti disagi hanno creato ai turisti  trattandosi di scioperi non imputabili a fattori esterni alla compagnia (come, per esempio, nel caso di sciopero dei controllori di volo), ma che promanano dalla compagnia stessa, non sussistono le circostanze eccezionali esimenti previste dalla direttiva CE 261/2004 e i passeggeri hanno diritto, oltre al rimborso del prezzo del biglietto, anche agli indennizzi da 250 a 600 euro, a seconda della lunghezza della rotta, al rimborso di tutte le spese sostenute a causa o in conseguenza della cancellazione (albergo, trasporti alternativi, parcheggi) e a eventuali danni supplementari conseguenti alla mancata assistenza”.



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