Pace Fiscale, l’esperto: “fate attenzione ai tributi prescritti”

In attesa della prossima manovra finanziaria che potrebbe portare a un nuovo provvedimento chiamato di “Pace Fiscale” abbiamo sentito l’avvocato Matteo Sances.

Come già anticipato nei giorni scorsi, sempre su questa testata, si prospetta un autunno “caldo” in attesa della prossima manovra finanziaria che potrebbe portare a un nuovo provvedimento chiamato di “Pace Fiscale”.

Senza trascurare gli effetti sia nei confronti dei cittadini – che potrebbero giovare di un importante sconto nel pagamento delle imposte – sia per le casse dello Stato (che in questo modo potrebbe recuperare velocemente i fondi per nuovi investimenti) abbiamo avuto modo in queste settimane di segnalare alcune importanti sentenze che evidenziano come in molti casi i tributi non sono realmente dovuti.

Tutto ciò ha avuto inizio a seguito dell’intervento tenuto quest’estate al Parlamento dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il quale ha affermato che “i crediti che i diversi enti hanno affidato dal 2000 al 2017, prima a Equitalia e poi all’agenzia delle entrate-Riscossione (subentrata il 1° luglio 2017), è pari a 871 miliardi di euro… Tuttavia, eliminando gli importi difficilmente recuperabili per varie ragioni, resterebbero solo 84,2 miliardi realmente recuperabili. Importo che scende ulteriormente a 50 miliardi ..” (dati forniti da ilSole24ore del 14/08/2018).

In pratica, stando ai dati forniti dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, solamente 50 miliardi di euro su 871 sarebbero realmente dovuti e/o riscuotibili (in pratica poco meno del 6%).

Per questo motivo abbiamo coinvolto l’Avv. Matteo Sances, il quale ci segnala un’importante recente sentenza della Cassazione in materia di prescrizione dei contributi.

L’avvocato Matteo Sances

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n.23397 del 25/10/2016 (sentenza liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti) hanno chiarito che i contributi previdenziali e assistenziali (I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.) si prescrivono nel termine di 5 anni.

Ma non solo.

Nella medesima sentenza la Cassazione ha chiarito anche che in caso di pagamento di contributi già prescritti i contribuenti hanno diritto al rimborso.

Sul punto, infatti, i giudici chiariscono come “la legge n.335 del 1995, art. 3, comma 9, non ha fatto altro che ripristinare il tradizionale termine quinquennale con decorrenza 1 gennaio 1996. Tale ultima disposizione ha altresì reiterato, estendendone l’applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio… della irrinunciabilità della prescrizione, secondo cui “non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione…” Quanto all’impossibilità di effettuare i versamenti dopo il decorso del termine prescrizionale, la nuova norma ha specificato che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine.

“Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente …”.

In poche parole, se un contribuente nel 2018 ha dei debiti contributivi INPS o INAIL relativi al 2013 o ad anni precedenti (quindi più vecchi di 5 anni), essi non solo sono prescritti ma se ha già pagato ha anche diritto a chiedere il rimborso.

Alla luce di tali principi, si invitano tutti i contribuenti a verificare la correttezza del proprio debito nei confronti del Fisco, magari iniziando a richiedere allo sportello del concessionario (ex Equitalia) un prospetto dettagliato di tutti i tributi e contributi a proprio carico.



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