Occhio all’amministratore di condominio. Controlla che sia in regola

L’Associazione liberi amministratori condominiali mette in guardia i cittadini su una serie di regole che dovrebbero disciplinare l’organizzazione condominiale a partire dalla figura dell’amministratore.

Il Decreto Ministero Giustizia n°140 del 13 agosto 2014 entrato in vigore lo scorso 9 ottobre, definisce in modo preciso le modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali al fine di migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e promuovere il più possibile l’aggiornamento delle competenze in relazione all’evoluzione della normativa e dell’innovazione tecnologica.

Già la Legge n° 220/2012 di Riforma del Condominio, fa sapere l’avvocato Giuliana Bartiromo, presidente ALAC di Lecce,  aveva indicato nell’art. 71 bis delle disp. att. c.c. i requisiti essenziali per l’esercizio della professione di amministratore di condominio, tra cui oltre ai requisiti dell’onorabilità vi erano quelli relativi alla formazione, ovvero l’aver frequentato un corso di formazione iniziale e l’obbligo di curare l’aggiornamento periodico, senza indicarne però le modalità. Con il D.M. n°140/2014 gli amministratori di condominio non hanno scampo, devono provvedere alla formazione e all’aggiornamento periodico.

Come faranno i condòmini a capire se il loro amministratore è in regola? Se si tratta di una nomina dopo il 9 ottobre 2014, continua l’avvocato Bartiromo, i condòmini dovranno provvedere a chiedere all’amministratore che si propone per la nomina, la dimostrazione del possesso dei requisiti formativi indicati dal nuovo decreto sulla formazione, ovvero colui che vorrà svolgere la professione di amministratore dovrà, dimostrare all’assemblea di aver conseguito un corso di formazione iniziale della durata di 72h e di curare il suo aggiornamento periodico professionale nella misura di almeno 15 ore annuali. Ciò dovrà essere certificato da un Responsabile Scientifico di un’associazione o di un ente che possa attestare la formazione in materia condominiale. Oltre a questi requisiti formativi, l’amministratore dovrà sempre essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati dall’art. 71 bis delle disp. att. c.c., la cui perdita comporta la cessazione dall’incarico. Per chi già svolgeva la professione di amministratore di condominio prima del 9 ottobre 2014 ovvero prima dell’entrata in vigore del D.M. 140/2014 dovrà dimostrare ai condòmini di possedere i requisiti indicati nell’art. 71 bis delle disp. att. c.c. ed inoltre di curare il suo aggiornamento professionale in almeno 15 ore all’anno consegnando ai condòmini una certificazione rilasciata sempre da un Responsabile Scientifico di un’associazione o di un ente che possa attestarne l’aggiornamento conseguito in materia condominiale.

I condòmini che all’interno del proprio edificio, svolgono la professione di amministratore di condominio non hanno obblighi formativi e, davvero, non si capisce quale sia stata l’intenzione del legislatore, in quanto anche nei confronti di questi soggetti si applicano tutte le disposizioni del codice civile e sempre nei confronti di questi c.d. “amministratori interni” ricadono le stesse responsabilità e numerosi adempimenti dei c.d. “amministratori esterni”. Non è chiaro, pertanto, come un condòmino senza professionalità e requisiti possa gestire l’amministrazione condominiale secondo le numerose nuove norme dettate in tema di condominio.

Per coloro che avevano svolto, invece, l’amministrazione condominiale per almeno un anno nei tre anni precedenti alla data del 18 giugno 2013 (data di entrata in vigore della L.220/2012 di Riforma del condominio) ovvero dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013, dovranno curare esclusivamente la formazione periodica, secondo il dettato del D.M.140/2014, ovvero hanno l’obbligo della formazione periodica in almeno 15 ore all’anno. Tale formazione va dimostrata ai condòmini mediante una certificazione rilasciata sempre da un Responsabile Scientifico di un’associazione o di un ente che possa attestarne l’aggiornamento conseguito in materia condominiale.

Ebbene, conclude Giuliana Bartiromo, sono cambiati i tempi, il condominio si evolve e richiede amministratori che siano professionisti, veri e propri manager nella gestione degli immobili. I condòmini sono sempre più informati in tema condominiale e, nella scelta del proprio amministratore, hanno imparato a valutare che non sempre ad un compenso basso corrisponde un buon amministratore condominiale, anzi il più delle volte è proprio il contrario. Dal 9 ottobre 2014 i condòmini, oltre a controllare l’operato dell’amministratore sono chiamati a verificare i requisiti necessari per lo svolgimento della professione di amministratore di condominio indicati dall’art. 71 bis delle disp. att. c.c. e dal D.M. n°140/2014 , in assenza dei quali sorgono i problemi legati alla nullità ed annullabilità della nomina stessa.