S.S. 275, la Cassazione rigetta le domande dei proprietari dei terreni di Tricase e Alessano

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una diecina di cittadini dei due comuni del Capo di Leuca. Accolte le tesi del legale ddella Provincia di Lecce Pietro Quinto.

“La decisione pone una questione di estremo interesse. Da un lato i Giudici, di ogni ordine e grado, confermano la intangibilità dei provvedimenti relativi all’importante opera viaria, non a caso avente una speciale disciplina normativa quale opera strategica, e dall’altro una diversa Autorità, quale ANAC, muove pesanti rilievi che hanno portato ANAS a cancellare l’intera opera. È inutile dire che tra il principio di certezza dell’azione amministrativa e quello di legittimità, il sistema trova un bilanciamento nella tempestività delle iniziative giudiziarie. Quando questo delicato, ma costituzionale, bilanciamento viene superato, si giunge a ciò che è accaduto per la 275: a distanza di anni, e quando si era portata a frutto una complessa attività politico-amministrativa, tutto riparte da zero. L’effetto è che sono state cancellate o meglio cassate, malgrado la Cassazione, quintali di carte, tavole e disegni e soprattutto anni ed anni di sogni e speranze”, con queste parole, l’avvocato Pietro Quinto, che ha rappresentato  Provincia di Lecce, commenta la sentenza da parte della  Cassazione Civile a Sezioni Unite pubblicata in questi giorni che, che sulla base delle eccezioni difensive svolte proprio dal legale leccese, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una diecina di cittadini di Tricase ed Alessano. I ricorrenti si erano mossi a tutela della loro proprietà interessata dai lavori della strada e, dopo aver visto respinto il loro ricorso dal TAR di Lecce e poi anche dal Consiglio di Stato, si erano rivolti alla Suprema Corte. Secondo i ricorrenti, la tardività della loro azione era conseguenza di un errore dei Giudici che, male interpretando le norme, avevano finito per crearsene una, utilizzata come argine alle loro rivendicazioni.
 
La Cassazione ha invece rigettato il ricorso, condannando i proprietari alle spese di giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria stante la manifesta infondatezza della loro domanda.
 
La sentenza della Cassazione chiude il terzo filone dell’annoso contenzioso giudiziario che, sino ad oggi, ha caratterizzato la vicenda dell’ammodernamento della SS 275 in luogo del concreto inizio dei lavori per un’opera finanziata sin da 2004 per complessivi 280 milioni di euro.
 
“Purtroppo – rileva l’avv. Pietro Quinto – l’improvvida determinazione di Anas di annullare la gara e ritenere non più attuale la soluzione progettuale per i ritardi cagionati dalla stessa Stazione appaltante stanno determinando, come avevo previsto, un quarto filone giudiziario, che è solo all’inizio, e che mette in serio pericolo la fattibilità dell’opera”.
 
Il primo filone ha riguardato il contenzioso tra Enti, allorquando Anas disattese le modifiche progettuali proposte dalla Regione Puglia e Provincia di Lecce, contenzioso conclusosi con il verbale di accordo del marzo 2011.
 
Il secondo filone ha riguardato il contenzioso sulla procedura dell’appalto viziato da macroscopiche illegittimità commesse ai danni dell’ATI Matarrese-Coedisal, avente titolo all’aggiudicazione dei lavori.
 
Il terzo filone, cui si riferisce la sentenza delle Sezioni Unite, è quello dei ricorsi proposti dai Comitati e dai proprietari espropriandi, tutti rigettati con condanna alle spese legali.
 
Occorrerà infatti attendere le decisioni del TAR e del Consiglio di Stato per poter attivare le nuove procedure amministrative o per convalidare quelle già in essere.



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