Servizio mensa scolastica del Comune di Matino alla ditta ‘La Fenice’, il Tar: ‘Affidamento legittimo’

Legittimo l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Matino alla Ditta ‘La Fenice’. Il Tar Lazio dichiara inammissibile il ricorso di un’altra Società che rivendicava l’aggiudicazione del servizio in proprio favore.

È legittimo l’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Matino alla Ditta “La Fenice”. Il TAR per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso della società Impegno Solidale che rivendicava l’aggiudicazione del servizio in proprio favore, ed ha ritenuto fondate le eccezioni difensive svolte dall’Avv. Pietro Quinto nell’interesse de “La Fenice” e dell’Avv. Angelo Vantaggiato nell’interesse del Comune di Matino.

La novità della questione, sotto l’aspetto giuridico, evidenzia l’Avv. Quinto è che la causa si è svolta innanzi al TAR Lazio perché la società ricorrente, invece di impugnare il provvedimento di aggiudicazione innanzi al TAR Lecce, ha invocato un intervento di ANAC, chiedendo un parere di natura precontenziosa, nel mentre il procedimento di gara si era già concluso e la stessa Ditta aveva omesso di impugnare il provvedimento di aggiudicazione alla Fenice. Sicché il tentativo di una riammissione in termini attraverso l’impugnativa del parere ANAC, che confermava la legittimità dell’aggiudicazione disposta dal Comune di Matino, è stato ritenuto dal TAR Lazio inammissibile.

Si tratta – sottolinea l’Avv. Quinto – di una delle prime applicazioni del contestato art. 211 del Codice degli Appalti, che, al primo comma, attribuisce ad ANAC il potere di esprimere pareri, anche su richiesta di parte, sulla legittimità  degli atti di gara per l’affidamento di servizi e opere pubbliche. Si deve però trattare di pareri da richiedersi in corso di gara, per prevenire un contenzioso e non di pareri successivi alla definizione della gara – come prevede il 2° comma soppresso con il decreto correttivo del Codice degli Appalti – altrimenti si snatura la funzione precontenziosa dell’istituto e si tenta di aggirare l’obbligatorietà del rispetto dei termini perentori per impugnare innanzi al Giudice amministrativo territorialmente competente l’aggiudicazione di una gara.

In questi termini si è espresso il TAR Lazio, che ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna alla rifusione delle spese processuali.