Avviso di accertamento non inviato entro 60 giorni: annullata cartella esattoriale

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha annullato una cartella esattoriale di 90mila euro nei confronti di un’azienda salentina perché non recapitata entro i sessanta giorni previsti dallo statuto.

Il Fisco deve rispettare i termini di legge per consentire le difese del contribuente nel momento in cui effettui un accertamento fiscale a pena di nullità dello stesso. Questo deve risultare, in buona sostanza, il principio espresso dall’interessante sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. Esattamente la numero 3715/15 – depositata lo scorso 6 novembre – ha annullato un avviso di accertamento di quasi 90mila euro nei confronti di un'azienda salentina, accogliendo le motivazioni addotte dal difensore della società, il noto tributarista leccese, avvocato Maurizio Villani. La motivazione? Semplice: l’ufficio fiscale non aveva rispettato il termine dei 60 giorni statuito per le controdeduzioni del contribuente.
 
Come infatti stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente (in particolare dall'articolo 12 comma 7, secondo periodo della Legge n. 212/2000) e da una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. “Insommasottolinea Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” gli uffici fiscali prima di notificare l’avviso di accertamento devono rispettare il termine perentorio di 60 giorni per le difese da parte del contribuente e, nell’ipotesi di mancato rispetto, l’accertamento stesso è totalmente nullo come nel caso deciso dai giudici di Lecce con conseguente condanna alle spese di lite per l'Agenzia delle Entrate”.

Non è certo la prima volta che la Ctp di Lecce dà ragione al contribuente. Basti pensare, infatti, all'annullamento delle cartelle esattoriali avvenuto lo scorso 4 Agosto.

Nei due casi specifici, infatti, non si erano rispettivamente fornito adeguate motivazioni né depositato i documenti originali delle notifiche. 



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