​Attivazioni non richieste di gas ed elettricità: Codici Lecce denuncia il caso di una 68enne


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A seguito delle liberalizzazioni nel settore energetico, capita sempre più spesso di dover tutelare i cittadini da richieste di pagamento illegittime perché relative a contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas mai conclusi o, comunque, viziati. A rivelarcelo – tramite una precisa nota stampa – è Codici Lecce. L’associazione ha ricevuto, a tal proposito, numerose segnalazioni e tra queste sta seguendo il caso emblematico di una signora 68enne galatinese, oggetto di ingenti pretese di pagamento e riduzioni di fornitura da parte di una società privata nel campo dell’energia elettrica e del gas. La vicenda trae origine nel gennaio scorso, quando il figlio della signora rispose a una telefonata di un operatore di call center. Costui riuscì a carpirne la fiducia, peraltro ottenendo informazioni sulla tariffa pagata e sui dati essenziali dell'utenza di luce e gas, per proporne una nuova, in teoria più conveniente.

La titolare dell'utenza, ignara dell'accaduto, si è però accorta di essere diventata cliente del Gruppo solo dopo aver ricevuto a casa la prima bolletta e, peraltro, senza aver mai sottoscritto alcun contratto né prestato il proprio consenso. Costretta, inoltre, a corrispondere importi spropositati, specie se raffrontati all'utenza domestica in questione e a quelli precedentemente versati ad altri fornitori. Basti pensare che le ultime due fatture di energia elettrica ammontavano a ben Euro 357,29 e 461,70. Circostanza che mise in seria difficoltà economica la famiglia, costretta a subire, sino all'integrale pagamento delle somme richieste, anche la riduzione dell'erogazione di energia.

Così, la signora si è rivolta a Codici Lecce, che ha successivamente provveduto a costituire in mora la società, chiedendo lo storno delle fatture emesse, la restituzione di quanto sinora indebitamente versato e il rientro delle utenze con il precedente gestore, in quanto il contratto risulta non essere mai stato concluso e, comunque, posto in essere in violazione dei requisiti formali per la conclusione dei contratti a distanza previsti dal Codice del Consumo, con particolare riferimento alle modalità di rinunzia alla conferma del contratto in forma scritta e alla decorrenza del diritto di ripensamento (requisiti essenziali in un settore invasivo della vita privata qual è quello dei contratti telefonici “teleselling”).

Una recentissima pronunzia resa dal Giudice di Pace di Pisa (n. 624/2016), per un caso analogo, dispose l'annullamento delle fatture emesse dalla società, condannandola alla restituzione degli importi versati e al risarcimento del danno morale, in ragione dello stato di apprensione causato all'utente dall'imposizione di un contratto non scelto e dal distacco non voluto dal proprio fornitore storico.

Il miglior consiglio per contrastare questa nuova forma di stalkingprecisa l'avv. Stefano Gallotta, segretario di Codici Lecce – è di non fornire mai i dati della propria fornitura e anagrafici. Al limite, se proprio si vuole essere cortesi e non interrompere subito la comunicazione, chiedere l'invio a mezzo posta cartacea o e-mail della proposta contrattuale, al fine di poterla visionare con la dovuta calma e cautela. In un settore complesso qual è quello del mercato energetico non si può comprendere in modo chiaro e trasparente la vantaggiosità di un'offerta sulla base di una semplice telefonata”.