La scuola lo boccia per troppe assenze, ma il Tar lo ritiene idoneo alla promozione


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La scuola lo boccia per troppe assenze, ma il Tar lo ritiene idoneo alla promozione

È accaduto a un alunno di un istituto di Gallipoli. Contro la bocciatura è insorta la madre, difesa dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto, che nel ricorso hanno evidenziato la illegittimità del provvedimento per non aver tenuto conto delle motivazioni per le assenze.

Per la scuola doveva essere bocciato in quanto aveva compiuto troppe assenze, ma a non far perdere l’anno ci ha pensato il Tribunale Amministrativo di Lecce che, invece, lo ha ritenuto idoneo al superamento dell’anno.

È accaduto in una scuola di Gallipoli, dove, Un alunno che ha frequentato la seconda media nell’anno scolastico 2016/2017 era stato bocciato per aver superato il numero massimo di assenze, fissato dalla legge nel 25% del monte ore annuo complessivo.

Contro la decisione dei professori dell’istituto è insorta la madre, difesa dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto, che nel ricorso innanzi al TAR di Lecce hanno evidenziato la illegittimità del provvedimento per non aver tenuto conto delle motivazioni sottostanti le assenze, che trovavano la loro giustificazione in una particolare situazione familiare del ragazzo. Ciò perché si era verificata la separazione del nucleo familiare e un genitore risiedeva a 600 km dal luogo di residenza del minore.

Oltre a ciò l’amministrazione non aveva tenuto conto delle direttive e dei criteri ai quali occorre attenersi per la valutazione della incidenza delle assenze sul profitto scolastico, nel senso cioè che come evidenziato dal Ministero in una apposita circolare occorre sempre rapportare il superamento del numero delle assenze ammissibili all’incidenza del fenomeno sul profitto scolastico.

Nella specie tutto ciò era stato annullato e soprattutto – come evidenziato dai legali – era mancata una valutazione specifica della influenza delle assenze sul profitto scolastico del ragazzo, che anzi risultava idoneo al passaggio alla classe successiva.

Il TAR ha ribadito quindi il principio di diritto secondo cui nella ipotesi di bocciatura è sempre indispensabile una motivazione rafforzata e una particolare attenzione sia alle condizioni soggettive dell’alunno sia alle responsabilità dirette della scuola, che ha il dovere di intervenire sulle famiglie nell’ipotesi di assenze prolungate, ma soprattutto di valutare adeguatamente la economia del risultato scolastico.

In buona sostanza il TAR ha affermato che in tutte le vicende scolastiche, per non danneggiare ulteriormente alunni che già si trovano in situazioni svantaggiate, occorre esaltare un rapporto di reciproca e fattiva collaborazione tra scuola e famiglia.