Annullata l’aggiudicazione dell’appalto per la ristrutturazione della scuola di Patù, errori nell’attribuzione dei punteggi

Il Tar ha accolto il ricorso proposto da una impresa classificatasi seconda. La Commissione dovrà valutare nuovamente le offerte e redigere la corretta graduatoria.

Con sentenza n. 11190 emessa nei giorni scorsi, il Tar Lecce, Presidente Enrico d’Arpe – Estensore Giovanni Gallone, ha accolto il ricorso proposto da una Impresa, difesa dagli avvocati Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, per l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto per effettuare i lavori di ristrutturazione dell’Istituto Comprensivo Statale del Comune di Patù.

L’impresa, classificata al secondo posto, aveva contestato i punteggi assegnati dalla Commissione che aveva valutato le offerte indicando che, con una corretta valutazione, si sarebbe classificata al primo posto e, pertanto, avrebbe dovuto effettuare i lavori.

Il Tar, quindi, trattandosi di valutazioni a carattere tecnico, aveva nominato il Verificatore che ha accertato che alcune opere offerte dalla prima classificata che erano state ritenute come migliorative dalla Commissione di gara, in realtà non erano tali.

Di conseguenza, il Tar, in accoglimento delle tesi dei legali, ha accertato che il giudizio tecnico espresso dalla Commissione di gara “presenta plurimi e pregnanti profili di manifesta erroneità” e, dunque, ha statuito che la Commissione dovrà valutare nuovamente le offerte tenendo conto di quanto emerso dalla verificazione e, quindi, redigere la corretta graduatoria.

La sentenza è di particolar interesse, oltreché per il caso specifico, perché costituisce un precedente importante di sindacato, in sede giurisdizionale, delle valutazioni delle offerte compiute dalla Commissione che – senza sconfinare nell’inammissibile sostituzione del Giudice all’Amministrazione – consente, però, di costituire un freno all’arbitrario delle Commissioni di Gara negli appalti pubblici.

Infatti, mentre in passato le valutazioni espresse dal seggio di gara – in particolare su aspetti a carattere tecnico complesso – di fatto finivano per non essere sindacate, con questa pronuncia, anche per mezzo della nomina del verificatore, si è reso possibile un controllo effettivo sulle valutazioni delle offerte, ossia, quindi, un controllo effettivo su chi dovrà poi realizzare le opere e servizi pubblici.