Cassazione, se non ci sono strisce bianche nessuna multa su quelle blu


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Un’altra  tegola sui Comuni o, meglio, sulle casse comunali. Arriva un' importante ordinanza della Cassazione che sancisce la nullità del verbale se non viene provata l’esistenza di aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento.

L’ordinanza è la numero 18575 pubblicata, ieri 3 settembre, dalla Corte di Roma, sesta sezione civile. Oggi, quindi, sarà più facile per gli automobilisti e i cittadini ottenere l’annullamento della multa per non aver esibito il grattino all’interno del veicolo o corrisposto il relativo prezzo nelle zone di sosta a pagamento. Spetta, quindi, al Comune dover provare l’esistenza di aree a libera sosta nelle vicinanze e non al malcapitato automobilista. 

In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di una donna sanzionata per aver parcheggiato nell'area a pagamento senza esporre il tagliando. La sentenza di merito aveva rigettato il ricorso della signora che aveva lamentato l’inesistenza di zone gratuite contigue a quelle a pagamento. Ribaltata la sentenza di Appello, quindi: per gli ermellini è onere del Comune produrre in giudizio le ordinanze che regolamentano la sosta nell’area.
I giudici di Piazza Cavour hanno affermato che «nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull'autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, che lamenti la mancata riserva di una adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova della esistenza della delibera che escluda la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell'art.7 comma 8 C.d.S.».