Con due sentenze pubblicate a distanza di pochi giorni la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha risolto altrettanti contenziosi che rischiavano di far lievitare il costo del servizio rifiuti per i Comuni dell’ex Ato Le/1 (Comuni di Lecce, Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica, Carmiano, Castrì, Copertino, Guagnano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Monteroni, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesareo, San Donato, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole).
Non solo la tariffa di conferimento nell’impianto gestito dalla società Ambiente & Sviluppo rimarrà invariata, ma i Comuni avranno diritto al rimborso dal Comune di Cavallino della royalty di 7,23 euro versata per ogni tonnellata di rifiuto dal 2011 al 2018. Si tratta di cifre consistenti, basti pensare che il quantitativo di rifiuti conferito annualmente è di circa 150mila tonnellate, e quindi il rimborso complessivo per gli otto anni si aggira intorno ad 8.000.000 di euro.
Sono state accolte le tesi dei difensori dei Comuni, gli avvocati Luigi Quinto, Angelo Vantaggiato, Domenico Mastrolia, Roberto De Giuseppe, Francesco Marchello e Laura Astuto e dei difensori di Ager, Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, che hanno dimostrato la illegittimità della royalty versata al Comune di Cavallino negli anni successivi al 2010, data di scadenza della convenzione.

Il Giudice d’appello ha evidenziato che l’aliquota non è specificamente prevista da alcuna previsione normativa, come sarebbe viceversa necessario in considerazione del fatto che, non essendo più efficace la convenzione del 1999 e non potendosi, dunque, fare riferimento a pattuizioni inter partes, la tariffa vive in una dimensione esclusivamente pubblicistica e, come tale, deve essere la risultante soltanto delle voci di costo previste dalla legge o, comunque, dotate di congrua base legislativa, risultando altrimenti, a carico delle collettività interessate, una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge”.
Il Comune di Cavallino dovrà pertanto restituire l’importo versato a titolo di royalty dai Comuni dal 2011 al 2018.
L’altro fronte riguarda il ricorso proposto dalla società Ambiente & Sviluppo, che gestisce l’impianto a servizio dei 26 Comuni, per ottenere una revisione a rialzo della tariffa di conferimento.
Anche in questo caso il Consiglio di Stato ha condiviso le tesi dei difensori dei Comuni e di Ager, confermando la correttezza della determinazione tariffaria, ed escludendo che si sia verificata una scopertura dei costi di gestione.
“Le due sentenze del Consiglio di Stato – ha commentato Quinto – contengo due principi di estremo rilievo sotto il profilo giuridico: la prima chiarisce che ai Comuni e agli utenti non può essere imposta alcuna prestazione patrimoniale senza una espressa copertura legislativa, ragion per cui le royalty sono illegittime; la seconda, che la tariffa deve prevedere la copertura dei soli ‘costi efficienti’, poiché non possano essere ribaltati sugli utenti costi che si sarebbero potuti evitare o ridurre con una gestione più diligente”.