Per il Consiglio di Stato legittima l’installazione e di una risonanza magnetica e una Tac in un centro medico di Cutrofiano


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Con sentenza n. 2906 del 10 aprile 2026, il Consiglio di Stato, III Sezione, Presidente Rosanna De Nictolis, Estensore Raffaello Scarpato, ha respinto il l’appello e confermato la legittimità del procedimento relativo all’installazione di una Risonanza Magnetica e una Tac da parte della Regione Puglia in favore della società Biolab, difesa dagli avvocati Francesco G. Romano, Antonio Macrì, Francesco Vetrò e Leonardo Maruotti.

La società appellante sosteneva l’illegittimità del provvedimento poiché il Comune di Cutrofiano – che doveva attestare la conformità urbanistica alla Regione – aveva proceduto a farlo ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge regionale 9/2017.

Il Giudice d’appello – confrontandosi per la prima volta sulla questione – ha affermato che l’art. 7 della richiamata legge regionale 9/2017 non può essere interpretato nel senso di far ricadere sul privato richiedente un adempimento di verifica ed attestazione di conformità spettante al Comune.

Ed infatti “la trasmissione dilazionata della documentazione da parte del Co- mune alla Regione non ha inciso sulla fase concorsuale, avendo il centro Biolab posto in essere gli adempimenti di propria competenza e non potendo su- bire un effetto espulsivo ricollegato, in ultima istanza, ad esigenze di approfondimento istruttorio che concernono i rapporti tra il Comune e la Regione”. Il Consiglio di Stato si è, inoltre, confrontato l’interpretazione del regolamento regionale 9/2022, che secondo l’appellante aveva previsto un’automatica pre- ferenza per chi disponesse di titoli autorizzativi dotata di maggiore anzianità; in sostanza, il più anziano prevaleva automaticamente.

Il Consiglio di Stato si è espresso – anche qui per la prima volta – sull’inter-pretazione del R.R. 9/2022, con evidenti riflessi su tutti i procedimenti auto- rizzativi di RMN e TC della Puglia.
Sul punto, i Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che il R.R. 9/2022, an- corché già entrato in vigore alla data di adozione del provvedimento, si applica soltanto “alle istanze presentate dal bimestre successivo alla sua entrata in vigore”, mente non è applicabile alle richieste di verifica di compatibilità pre- sentate precedentemente.

In ogni caso, secondo il Giudice Amministrativo il criterio della priorità cro- nologica dell’autorizzazione all’esercizio per la diagnostica per immagini “in- trodotto dal RR n. 9/2022, è solo “residuale” rispetto agli altri” con la conse- guenza che “la sua ricorrenza non avrebbe potuto automaticamente compor- tare la preferenza” per l’appellante.

Dunque, il criterio rileva esclusivamente ‘in via residuale’, ossia solo una volta che vi sia stata parità su tutti i criteri, e non già quale criterio automatica- mente preferenziale.

Infine, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la valutazione della Regione Puglia che, nel valutare le due proposte, ha attribuito un punteggio più alto alla Biolab per una maggior presenza di aree a parcheggio, per una tecnologia superiore dell’apparecchiatura R.M.N. offerta nonché per la previsione di ser- vizi ulteriori a diretto beneficio dei fruitori del Centro in occasione dell’esecu- zione della prestazione.

La sentenza è particolarmente importante, oltreché per per la società Biolab che potrà, quindi, implementare il servizio offerto servendosi della possibilità di RMN e TC, in via generale perché fissa, perla prima volta, in dettaglio l’ambito di applicazione della normativa sanitaria pugliese per quanto ri- guarda le autorizzazioni alla installazione delle risonanze magnetiche e delle Tac, alla luce del Regolamento regionale 9/2022 fissando dei criteri interpre- tativi che dovranno guidare la Regione nel prosieguo delle procedure.

La specificazione per cui la verifica di compatibilità da parte del Comune non debba avvenire necessariamente al momento della trasmissione della do- manda iniziale di autorizzazione alla realizzazione, è fondamentale poiché in numerosi altri casi altri Comuni avevano proceduto in tal senso, ossia alle- gandola soltanto in un secondo momento.

Qualora il Consiglio di Stato avesse ritenuto diversamente, ci sarebbe stato un effetto dirompente su una serie di altri procedimenti di autorizzazione alla risonanza e Tac, esponendo, anche, i Comuni della Puglia al rischio di subire numerose azioni risarcitorie milionarie.

Allo stesso modo, si esclude che in via automatica i titolari di autorizzazioni più risalenti fossero preferiti ai titolari di autorizzazioni più recenti.