Il Consiglio di Stato, con tre ordinanze, rigetta le richieste dell’Asl Lecce di sospensione delle decisioni che le impongono di attivare il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni per non autosufficienti.
I fatti
L’art. 46 della Legge della Regione Puglia n. 4 del 2010 assegna alle Asl competenti per territorio il compito di garantire il servizio di trasporto dei disabili presso i centri diurni socioeducativi. Finora il Consiglio di Stato aveva stabilito che spettasse alle Asl pugliesi il servizio di trasporto dei pazienti dei centri diurni socioeducativi e riabilitativi per disabili, disciplinati dall’art. 60 del Regolamento pugliese n. 4 del 2007.
Sennonché, tre centri diurni per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, già disciplinati dall’art. 60 ter del Reg. Reg. n. 4 del 2007, oggi denominati centri per non autosufficienti ai sensi dell’art. 3 del Reg. Reg. n. 4 del 2019, assieme ad alcuni pazienti dei centri, ritenendo di avere anch’essi diritto al servizio di trasporto da parte dell’Asl Lecce, la diffidavano ad attivare il servizio anche in loro favore.
L’Asl non provvedeva a tanto e rinviava ogni decisione ad un tavolo tecnico presso la Regione Puglia, ritenendo che i pazienti dei centri per non autosufficienti non avevano diritto al trasporto, perché non rientravano nella categoria dei disabili di cui all’art. 46 L.R. n. 4/2010. I tre centri diurni, tramite l’Avv. Paolo Gaballo, hanno invocato giustizia al Tar Lecce, sostenendo che l’ASL doveva farsi carico del servizio di trasporto anche dei pazienti non autosufficienti, non potendo esistere una distinzione tra le tipologie dei centri diurni quanto al dovere delle ASL pugliesi di farsi carico dei servizi di trasporto. Inoltre, la mancata attivazione del servizio avrebbe creato gravissimi danni ai pazienti dei centri ed alle rispettive famiglie, a cui sarebbe stato impedito di poter fruire di un servizio indispensabile per somministrare le terapie di cui i pazienti non autosufficienti avevano estrema necessità secondo quanto stabilito dalla stessa ASL nei propri piani di assistenza individuale.
Il Tar ha rigettato i ricorsi. Tuttavia, lo scorso ottobre, il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi dell’Avv. Gaballo, ha riformato le decisioni primo grado e stabilito che l’Asl Lecce era tenuta ad attivare il servizio di trasporto anche in favore dei centri diurni per non autosufficienti e dei rispettivi pazienti.
Le tre decisioni di “Palazzo Spada” rivestivano particolare importanza, in quanto consentivano di sbloccare, definitivamente, una situazione che si trascinava da anni ai danni dei centri diurni per non autosufficienti, rappresentando una pietra miliare nella distribuzione delle competenze dei servizi in favore dei pazienti non autosufficienti e nell’interpretazione della normativa regionale in materia.
Lo scorso mese, però, l’Asl Lecce ha chiesto la revocazione e la sospensione urgente delle sentenze, sostenendo che il Consiglio di Stato non aveva considerato che la tariffa pagata dall’Asl ai centri diurni includeva i costi per il trasporto dei pazienti e che l’applicazione delle sentenze avrebbe pregiudicato gli equilibri economici del bilancio.
Nella giornata di ieri la III^ sezione del Consiglio di Stato (Presidente Pescatore; Estensore Prossomarini), condividendo le tesi di Gaballo, ha rigettato le tre istanze di sospensione dell’ASL Lecce, ritenendo insussistenti sia i requisiti di fondatezza dei ricorsi per revocazione, che i pregiudizi economici paventati dall’Asl Lecce.
Restano, dunque, confermate le pronunce del Consiglio di Stato che hanno valenza generale per tutti i centri diurni per non autosufficienti. Ciò in quanto tali pronuncie stabiliscono che la normativa regionale prevede l’obbligo delle ASL di farsi carico del servizio di trasporto per tutte le tipoligie di centri diurni, senza distinzione alcuna. Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dai centri diurni e dai familiari dei pazienti disabili.