Il Tar di Lecce rigetta il ricorso di una ditta concorrente e conferma il legittimo insediamento di una nuova struttura del commiato nel Comune di Leverano.
I fatti
Nel 2023 la ditta titolare di una casa rurale in zona agricola nel Comune di Leverano, ha presentato un progetto per il cambio di destinazione d’uso della casa rurale in struttura del commiato. Il progetto è s stato approvato dal Comune, dapprima, con deliberazione di consiglio comunale e, poi, con il rilascio del titolo edilizio. Sennonché un’altra agenzia, già titolare di una struttura nel commiato nello stesso paese, ritenendo lesi i propri interessi commerciali dall’insediamento di un’attività concorrente, decideva di impugnare al Tribunale Amministrativo Regionale sia la deliberazione consiliare, che il titolo edilizio, ritenendoli illegittimi. Ciò in quanto, secondo l’Agenzia, il cambio di destinazione d’uso non era consentito in zona agricola, difettavano i presupposti per autorizzare una nuova sala del commiato e la deliberazione di consiglio comunale non era sufficientemente motivata.
Il Comune di Leverano si è difesa con ’Avvocato Antonio Quinto, mentre la ditta con l’Avvocato Paolo Gaballo.
Entrambi i legali hanno eccepito l’infondatezza del ricorso, poiché, a loro avviso, il progetto era stato correttamente autorizzato ai sensi dell’art. 14 del Testo unico dell’edilizia, che consente una deroga alle destinazioni dello strumento urbanistico e la deliberazione consiliare era adeguatamente motivata in relazione all’interesse pubblico della promozione dei luoghi per la libera manifestazione del cordoglio e del culto dei defunti.
Nella giornata di ieri è stata pubblicata la decisione della Prima Sezione di “Via Rubichi” (Presidente Pasca, relatore Rossi) che, accogliendo le tesi difensive dei legali Quinto e Gaballo, ha dichiarato infondato il ricorso.
È stata, infatti, quindi confermata la legittimità sia della deliberazione del Consiglio Comunale di Leverano, che del titolo edilizio rilasciato.
In particolare il Tar, ha ritenuto che il titolo edilizio era stato legittimamente rilasciato in deroga allo strumento urbanistico locale ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 380/2001. “Del resto”, si legge nella sentenza, “se fossero realizzabili ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 – come sostiene la ricorrente – solo costruzioni compatibili con la destinazione d’uso ammessa nella zona, non vi sarebbe mai bisogno di far ricorso alla deroga ivi prevista”.
Il Tribunale ha, altresì, disatteso la censura del ricorso sulla presunta natura commerciale della nuova casa del commiato: “l’Ente civico, infatti, non ha assentito alcuna attività commerciale, ma una attività, per quanto in atti, funzionale all’interesse pubblicistico della promozione dei luoghi per la libera manifestazione del cordoglio, dei sentimenti di solidarietà e del culto dei defunti”.
La decisione del TAR riveste particolare importanza, in quanto si tratta della prima pronuncia sull’insediamento in zona agricola di una sala del commiato. Soddisfazione per l’esito del giudizio è stata espressa dall’Avvocato Antonio Quinto e dall’Avvocato Paolo Gaballo, legale della ditta.