È illegittimo l’esito della gara indetta dal Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico in regione, per l’affidamento dei lavori di mitigazione nel Comune di Matino.
Lo ha stabilito la Prima Sezione del Tar di Lecce (Presidente Antonio Pasca, relatore Daniela Rossi), che ha accolto il ricorso proposto dalla società Mgm di Santa Cesarea Terme, assistita dall’Avvocato Luigi Quinto e dall’Avvocato Martina Maggio, contro il provvedimento di aggiudicazione del Commissario di Governo in favore dell’imprese Cagea di Manduria.

La gara era stata indetta alla fine del 2024 per un valore di oltre tre milioni e mezzo di euro, interamente finanziata con fondi del Ministero dell’Ambiente, con l’obiettivo di ridurre la pericolosità e la vulnerabilità del territorio dell’abitato di Matino.
La procedura, espletata all’inizio del 2025, è stata aggiudicata nel mese di luglio alla società di Manduria.
L’esito della gara è stato contestato davanti al giudice amministrativo dal concorrente secondo classificato, che ha chiesto l’esclusione del vincitore per aver modificato l’offerta nella fase di giustificazione del ribasso offerto. Tesi condivisa dal Tar, che ha rilevato come la società, chiamata dalla stazione appaltante a dimostrare la serietà della propria proposta contrattuale a fronte di un consistente ribasso offerto, abbia in realtà cambiato l’offerta, stralciando alcune delle lavorazioni previste in origine. E le motivazioni addotte dalla società per giustificare la modifica – ha osservato il Tar – “Sembrano integrazioni postume all’offerta apportate per far quadrare i conti di una offerta originariamente priva di dei canoni di serietà e affidabilità”.
“Il principio affermato nella sentenza è di particolare rilievo – ha commentano Quinto – perché chiarisce i limiti entro cui è possibile intervenire sulle offerte in sede di giustificazioni. La regola è che in sede di verifica dell’anomalia è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite, purché resti ferma l’entità dell’offerta economica in ossequio alla regola dell’immodificabilità dell’offerta”.