Illegittimo l’esito della gara di brokeraggio indetta dalla Asl di Lecce, la Sentenza del Consiglio di Stato


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Il Consiglio di Stato ribalta l’esito della gara di brokeraggio per le Asl pugliesi.

È illegittimo l’esito della gara indetta dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in unione d’acquisto con altre asl regionali, per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (il cosiddetto brokeraggio).

Lo ha stabilito la Terza Sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso proposto dal raggruppamento temporaneo tra le imprese Mag di Roma e Aadriateca di Lecce, assistite dall’Avvocato Luigi Quinto Luigi Quinto, contro il provvedimento di aggiudicazione di “Via Miglietta” in favore delle imprese Aon di Milano ed Ital Brokers di Genova.

La Asl del capoluogo salentino, in qualità di Ente capofila delle unione d’acquisto con quelle di Foggia, Bari e Policlinico di Bari, aveva indetto nel 2021 la gara per l’affidamento triennale, con opzione di proroga per altri due anni, del servizio di brokeraggio assicurativo, per un valore di circa tre milioni di euro.

L’Avvocato Luigi Quinto

La procedura era stata espletata nel 2022 e, all’esito dell’apertura delle offerte, la commissione aveva registrato un ex aequo tra tre concorrenti.

Nel corso della seduta di gara la commissione aveva quindi invitato i presentatori delle migliori offerte a formulare un rilancio al fine di individuare il vincitore. All’esito di questa ulteriore fase, la migliore offerta era risultata quella del raggruppamento Mag-Adriateca.

Tuttavia il secondo classificato aveva eccepito la invalidità dell’offerta di rilancio del vincitore perché sottoscritta dalla sola mandataria del raggruppamento. La Asl aveva condiviso tale rilievo, escludendo l’Ati Mag ed aggiudicando la gara al secondo classificato.

L’esito della procedura è stato contestato davanti al giudice amministrativo dal raggruppamento escluso. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce con sentenza dello scorso mese di luglio aveva ritenuto legittimo l’operato della Asl, rigettando il ricorso.

Di diverso avviso, invece, il Consiglio di Stato, che con sentenza pubblicata nella giornata di ieri ha riformato la pronuncia dei giudici di “Via Rubichi”, disponendo la riammissione in gara del raggruppamento Mag e l’aggiudicazione della gara in suo favore.

Poiché nel frattempo la Asl aveva sottoscritto il contratto con l’altro concorrente, il Giudice d’appello ha altresì disposto la inefficacia del contratto nelle more stipulato ed il subentro del vincitore nel rapporto contrattuale.

“È la prima volta che il Giudice Amministrativo si pronuncia sulle formalità da osservare per la presentazione delle offerte di rilancio – ha commentano il legale leccese Quinto, difensore del raggruppamento Mag.

È stato chiarito come sia del tutto irragionevole pretendere il rispetto delle medesime regole dettate dal Codice per la presentazione dell’offerta di gara. È indubbio, infatti, che la formulazione dell’offerta economica disciplinata dall’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 avviene a distanza e, pertanto, esige un carattere prettamente cartolare e formale, poiché solo attraverso questi elementi di cristallizzazione documentale si comprova l’adesione alla proposta di tutti i partecipanti alla gara; viceversa, il rilancio in presenza si svolge nel corso di una seduta pubblica e attraverso un contraddittorio immediato che vede, appunto, la contestuale presenza – all’interno del medesimo luogo fisico – dei concorrenti e dei componenti del seggio di gara. In questo seconda ipotesi il Consiglio di Stato ha ritenuto non necessaria la sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli associati e quindi illegittima l’esclusione”.