Le Asd Monteroni Volley e Accademia Atletica Veneziano, si aggiudicano la gara per la gestione del pallone tensostatico


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Confermata alle Associazioni Monteroni Volley e Accademia Atletica Veneziano l’aggiudicazione della gara per la gestione del pallone tensostatico di Monteroni per il prossimo quadriennio.

A stabilirlo è stato il Tar Lecce (Sez. II) che con una ordinanza del 13 giugno (Pres. Mangia, Est. Palmieri), ha rigettato la domanda cautelare proposta dal gestore uscente, Associazione Polisportiva Vera.

I giudici del Tribunale Amministrativo salentino, quindi, accogliendo le tesi degli avvocati Antonio Quinto e Annarita Marasco, difensori delle società nuove aggiudicatarie, hanno respinto l’istanza della Polisportiva che mirava ad annullare la nuova assegnazione.

L’Avvocato Antonio Quinto

La vicenda ha preso le mosse nel 2021 quando, cioè, è venuta a scadenza la convenzione tra Comune di Monteroni e Vera. L’Amministrazione Comunale ha indetto una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo soggetto gestore dell’impianto sportivo a cui hanno partecipato due raggruppamenti di società, e cioè l’uscente e le Asd Monteroni Volley-Accademia Atletica Veneziano.

A procedura ormai definita, senza contestare l’indizione della gara e il bando, la Polisportiva Vera ha rivendicato in proprio favore l’applicazione della proroga legale fino al 2025 che era stata disposta dal cosiddetto Decreto Milleproroghe in favore di tutte associazioni sportive dilettantistiche investite anche della gestione degli impianti. L’istanza, però, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento da parte del Comune atteso che la procedura concorsuale si era già svolta senza opposizioni da parte della predetta Associazione.

La Polisportiva Vera ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del capoluogo per l’annullamento dell’intero procedimento seguito e il riconoscimento del proprio diritto a restare nell’impianto.

L’Ati assegnataria, con gli avvocati Quinto e Marasco e il Comune di Monteroni, con l’avvocato Domenico Mastrolia, hanno contestato la tesi della società ricorrente, evidenziando che la mancata impugnazione del bando di gara da parte del titolare di una posizione contrattuale con l’Amministrazione, che non ha tenuto conto della possibilità di proroga legale, esclude il diritto di superamento della gara stessa. I giudici amministrativi hanno quindi rigettato la richiesta di sospensiva. “Con questa decisione – spiegano gli avvocati delle associazioni vincitrici del bando – viene ribadito un principio cardine che regola il sistema delle procedure ad evidenza pubblica. Infatti, è dal momento della pubblicazione del bando di gara che si può configurare la lesione del gestore uscente perché è in quel momento che si manifesta una situazione incompatibile con il diritto alla proroga legale dell’originaria concessione. Nella fattispecie, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il bando, in quanto chiaramente ed inequivocabilmente volto a stipulare una nuova concessione, non compatibile con alcun tipo di proroga. Le ulteriori determinazioni, lo svolgimento della gara e la definitiva aggiudicazione diventano, quindi, non più sindacabilo”.