Non c’è pace per la 275. Conclusa l’istruttoria dell’Autorità Anticorruzione, ‘Errori di tutte le parti in causa. Adesso decida Anas’


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“Prendo atto della correzione di rotta delle conclusioni dell' Anac che in qualche modo superano il precedente verbale istruttorio, da me contestato in una audizione presso L’Autorità Anticorruzione sia in termini formali che sostanziali”, sono queste le  parole pronunciate dall’Avvocato Pietro Quinto, difensore dell'ATI Matarrese-Coedisal, nel corso della conferenza stampa convocata presso il suo studio per illustrare la conclusione dell’istruttoria, a opera  del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, relativamente all'affidamento dei lavori della s.s. 275 che prevedono l'ammodernamento ed adeguamento dell'arteria stradale da Maglie fino a Santa Maria di Leuca.
 
Ma ripercorriamo le tappe del lungo iter che ha riguardato questa pronuncia dell’Anac. L’istruttoria ha avuto il suo inizio nel 2015 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2014 con la quale il Giudice Amministrativo, accogliendo il ricorso proposto dall'ATI Matarrese-Coedisal, difeso dall'Avv. Pietro Quinto, rilevò le «macroscopiche illegittimità» commesse dall'Anas nell'aggiudicazione dei lavori al raggruppamento CCC-IGECO. A causa dell’inerzia dell'Anas dopo la sentenza, perdurata per circa 8 mesi, l’Autorità Anticorruzione ha intrapreso un'indagine ispettiva che nel corso delle varie fasi ha finito per coinvolgere tutti gli aspetti procedurali e sostanziali della vicenda della 275.
 
Si è partiti dall'affidamento dell'incarico di progettazione da parte del Consorzio SISRI nel 1994 e nel 2002 alla ditta Prosal in cui l’organismo presieduto da Raffaele Cantone ha rilevato l'irritualità degli incarichi affidati senza il rispetto delle procedure concorsuali e nel contempo ha contestato i rapporti intercorsi tra Regione e l’Azienda Nazionale Autonoma della Strade circa le rispettive competenze nella gestione del progetto e dell'affidamento dei lavori considerato che l'opera era cofinanziata dallo Stato e dalla Regione Puglia. Ai fini della realizzazione dell'opera si è pervenuti  ad una convenzione tra Anas e “Via Capruzzi” per disciplinare i rispettivi obblighi e, tuttavia, l'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte della società ha dato origine ad un contenzioso con la Regione Puglia atteso che la soluzione progettuale approvata da ANAS non teneva conto dei rilievi e delle osservazioni della stessa Regione.
 
Tale contenzioso, come ricorda l’Autorità Anticorruzione nel suo disposto, si è conclusa con una transazione risalente al 3 febbraio2011 e approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 445/2011 e, tuttavia, la modifica del progetto concordato tra gli Enti che esclude lo sviluppo a 4 corsie nel tratto degli ultimi 8 km, si è innestata nel procedimento concorsuale già bandito da Anas sul progetto originario. A questo punto Anas rileva una violazione delle regole del procedimento concorsuale non ritenendo sufficiente un semplice avviso alle ditte interessate a calibrare l'offerta sulla base della diversa soluzione progettuale.
 
È necessario ricordare, altresì, anche una contestazione a carico di Anas sulla composizione della commissione esaminatrice dove vengono riprese le macroscopiche illegittimità compiute nel procedimento di affidamento dei lavori alla CCC, già accertate dal Consiglio di Stato e condivise ed ampliate dalla stessa Anac con riferimento al mutamento della composizione del raggruppamento offerente e al difetto dei requisiti tecnico-finanziari dei partecipanti imputando quindi ad Anas un omesso controllo della situazione e un tardivo intervento nell'esercizio del potere di autotutela per il ripristino della legalità violata, ribadendo, peraltro, quanto già affermato dal Consiglio di Stato e dalle Sezioni Unite della Cassazione in ordine alla potestà della stazione appaltante di agire in autotutela
 
Per quanto attiene alla posizione dell'ATI Matarrese-Coedisal, alla quale 1'Anas in fase successiva ha aggiudicato i lavori, l’Anticorruzione ricorda come sia emersa la falsità delle polizze fideiussorie depositate presso Anas dal medesimo raggruppamento ma, rivedendo l'originaria contestazione, ha escluso una diretta corresponsabilità dell'ATI che è risultata vittima del falso commesso da una organizzazione a livello nazionale. E, tuttavia, ha addebitato  al raggruppamento una responsabilità per «colpa» per aver omesso di controllare con la dovuta attenzione professionale la validità delle polizze procurategli dal broker incaricato prima di depositarle presso Anas. A tal proposito, l’Avv. Pietro Quinto ha dichiarato: “La «colpa» addebitata all' ATI Matarrese-Coedisal in un contesto di indagine nazionale promosso dalla Procura di Brescia non ha coinvolto la società Matarrese, che risulta invece come parte lesa, non potrà in nessun caso tradursi in un addebito escludente nei confronti del raggruppamento in considerazione della complessità della vicenda e dell' affidamento che l'ATI ha riposto nel broker incaricato di produrre le necessarie fideiussioni. Se nessun addebito in sede penale viene sollevato nei confronti del broker appare irrazionale ed irragionevole che si possa contestare al fruitore dell'attività di brokeraggio una responsabilità per colpa omissiva di controllo”.
 
In conclusione, le decisioni finali della delibera dell' Anac sono rivolte ad Anas, cui spetta assumere le determinazioni sulla vicenda, che è chiamata a tener conto – come afferma la stessa Autorità Anticorruzione – della validità attuale e funzionale del progetto, dei costi economici, ma altresì dei rischi di nuovi contenziosi e di azioni risarcitorie per le illegittimità amministrative commesse a livello statale e regionale.
 
“Rimane la preoccupazione – conclude l'Avv. Quinto – circa una prospettiva di annullamento dell'intero procedimento a fronte delle molteplici illegittimità amministrative commesse dalle Amministrazioni interessate a vario titolo nel corso dei decenni, ed altresì la preoccupazione che la predisposizione di una nuova soluzione progettuale e l’indizione di una nuova gara con le complessità derivanti dal nuovo Codice degli Appalti si risolvano in un impedimento oggettivo alla realizzazione dell’opera e alla perdita del finanziamento”.