Prima, storica, pronuncia da parte del Tribunale di Lecce in materia di locazione commerciale ai tempi del coronavirus. Con decreto reso inaudita altera parte il Giudice Ordinario si è pronunciato, in sede di procedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., in merito all’azionabilità da parte del proprietario di un immobile di una fideiussione, prestata a garanzia della regolare corresponsione del canone di locazione, a fronte del mancato pagamento da parte del conduttore.
Il detto decreto è stato reso dopo il ricorso proposto dal conduttore di un locale commerciale difeso dall’avv. Umberto Bisciotti del Foro di Lecce, che a causa della chiusura forzata della propria attività durante il lockdown non è stato in grado di corrispondere i canoni dovuti, ed ha ordinato alla banca di non dare corso all’escussione delle fideiussione.
“L’esame di questo decreto offre importanti spunti di riflessione in relazione ad alcuni dei temi più dibattuti e controversi in materia di affitti e locazioni commerciali nel corso della pandemia da Covid-19 – spiega l’avv. Bisciotti – ossia la facoltà del conduttore di sciogliersi unilateralmente dal contratto di locazione, in conseguenza di sopravvenute circostanze eccezionali, e il buon diritto del locatore di escutere la garanzia bancaria prestata dal conduttore.
Ed invero, a seguito della chiusura forzosa al pubblico delle attività commerciali emanati dal governo in conseguenza della pandemia da Covid-19, il conduttore avrebbe deciso di risolvere il contratto con effetto immediato per impossibilità sopravvenuta e definitiva della prestazione del locatore”.
Il conduttore ha quindi richiesto al proprietario di essere esonerato dal pagamento dei canoni, e/o di ridurne il relativo importo. A fronte del mancato pagamento dei canoni di locazione, il proprietario avrebbe quindi richiesto l’escussione della fideiussione alla banca garante.
Il conduttore, ritenendo il pagamento non dovuto, ha richiesto al giudice di inibire in via d’urgenza l’escussione della fideiussione, deducendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore e la sussistenza di una eccessiva onerosità sopravvenuta, in conseguenza di eventi straordinari ed imprevedibili.
A seguito del ricorso il Tribunale ha dunque ordinato alla banca garante “ di non pagare quanto richiesto […] con riferimento alla Fideiussione” in attesa una discussione in contraddittorio.
“Si tratta di una importante pronunzia emessa per la prima volta dal Tribunale di Lecce e che fa seguito ai provvedimenti adottati dai Tribunali di Genova, Bologna e Venezia”, conclude il legale.