Le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale sui “muretti a secco” non sono estensibili alle costruzioni in muratura.
È questo il contenuto di una rilevante decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la quale i giudici capitolini, confermando una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, hanno fornito l’interpretazione autentica delle prescrizioni contenute nelle linee guida del Piano, limitandone l’applicazione alle fattispecie specificamente tutelate.
Il caso deciso ha riguardato la realizzazione di una piscina che costituisce pertinenza di una villa, ricadente in zona residenziale di espansione, dichiarata, sotto il profilo paesaggistico, di notevole interesse pubblico. La dimensione della piscina è di 148 mq.
In sede di approvazione del progetto da parte del Comune era intervenuta la Soprintendenza che, pur riconoscendo la compatibilità della piscina con il contesto ambientale trattandosi di un’opera completamente interrata, aveva preteso la riduzione della superficie a 40 mq. con determinate rifiniture in base alle previsioni delle linee guida del Piano Paesaggistico.
Tale limitazione è stata impugnata dal proprietario innanzi al Tar con gli Avvocati Pietro e Antonio Quinto sul presupposto che le prescrizioni della Soprintendenza non rientrano nelle previsioni specifiche delle linee guida del Piano Paesaggistico. Ciò perché le limitazioni previste sono correlate ad interventi direttamente incidenti sulle “strutture in pietra a secco della Puglia” in ambito rurale e, nel caso, la piscina è pertinenza di una costruzione in muratura. “Via Rubichi” ha accolto il ricorso, annullando la prescrizione limitativa imposta dalla Soprintendenza, ma il Ministero dei Beni Culturali ha proposto appello al Consiglio di Stato affermando che le linee guida del Pptr dettate per i fabbricati rurali vanno applicate alle pertinenze di tutte le nuove costruzioni nelle aree tutelate dal Piano senza distinzioni.

I Giudici di Palazzo Spada, accogliendo le tesi difensive legali, hanno respinto l’appello rilevando che le prescrizioni delle linee guida del Piano Paesaggistico non possono essere applicate in maniera estensiva e quindi anche alle situazioni in cui non siano presenti “manufatti in pietra a secco”.

“La interpretazione fornita dai Giudici Amministrativi – sottolinea l’Avvocato Quinto – ha una particolare rilevanza perché circoscrive l’applicabilità delle linee guida del Piano Paesaggistico Pugliese solo in presenza di specifiche previsioni coerenti con le esigenze di tutela delle aree interessate”.