Cade il vincolo di bosco, nuove prospettive per l’aeroporto Lecce-Lepore


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Il Tar di Lecce dà nuovo respiro al programma di potenziamento e valorizzazione dell’aeroporto Civile “Lecce-Lepore”, a metà strada tra il capoluogo salentino e Vernole e riaperto (per ora) ai piccoli voli turistici. L’obiettivo della Fly Mediterraneo, proprietaria dello scalo, è quello di ampliare la pista di decollo ed atterraggio per ‘attirare’ il turismo di élite, strizzando l’occhio anche agli eventi. Insomma, l’aeroporto a due passi dalla marina di San Cataldo potrebbe diventare un contenitore per concerti e manifestazioni di un certo rilievo. Potrebbe, soprattutto ora che è venuto meno il vincolo di “bosco” contenuto nella previsione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. È scritto, nero su bianco, nella sentenza depositata dal Tribunale di via Rubichi, accogliendo il ricorso proposto dalla società difesa dall’ Pietro Quinto. Una sentenza che spiana la strada agli investimenti necessari per valorizzare le grandi potenzialità dello scalo.

Ricognizione troppo datata

Come documentato nel corso del giudizio dalla Fly Mediterraneo la previsione del PPTR è il frutto di un errore ricognitivo. L’erronea qualificazione riportata nel PPTR si pone in contrasto – ha dedotto e documentato l’Avv. Quinto – con la definizione contenuta nella legge, che precisa le caratteristiche naturali in termini di vegetazione e di dimensioni, perché un’area possa essere qualificata come area boscata.

Il Tar ha condiviso le tesi della società ricorrente rilevando come dallo studio agronomico prodotto in giudizio, frutto di una ricognizione nel 2015, è risultato che l’area interessata ha perso in misura pressoché totale le caratteristiche che aveva nel 2006, epoca di realizzazione delle ortofoto poste a base della perimetrazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Tale situazione – ha precisato il Tar – è stata riconosciuta dalla Regione che ha dato atto della trasformazione dello stato dei luoghi dovuta ad attività di aratura che ha comportato l’eliminazione della vegetazione spontanea.

Alla luce di tale ricognizione, ha affermato il Tar, è evidente che l’area in esame – già pressoché priva di essenze arboree – «è altresì priva di essenze arbustive in grado di rigenerarsi, e di fornire un autonomo ecosistema, e, dunque, in ultima analisi, non presenta le caratteristiche fisiche richieste dalla legge per essere qualificata quale bosco.

Insomma, c’è stata una farsa rappresentazione della realtà. La circostanza che la Regione abbia assunto a base della perimetrazione una situazione fattuale datata, in quanto non più conforme a quella attuale – conclude il Tar – rende fondato il vizio di un deficit istruttorio. Da qui la illegittimità della previsione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale con riferimento all’area di proprietà della società.

L’infrastruttura aeroportuale è di enorme importanza strategica per il Salento e su quella infrastruttura sono stati realizzati, negli ultimi quindici anni e sono tutt’ora in corso, cospicui investimenti, dotando la stessa di una nuova aerostazione, parcheggi, piazzole e piste asfaltate per circa 70.000 mq. di copertura» ha ricordato l’avvocato Pietro Quinto nel commentare la decisione del TAR.

«L’utilizzazione delle aree contermini non più vincolate, oggetto di compromessi onerosi, consentirà alla società di effettuare l’allungamento della pista e la dotazione di maggiori infrastrutture complementari e servizi aeroportuali» ha concluso il legale.