Sempre più di attualità la questione dell’insediamento delle strutture funerarie del commiato nel tessuto dei Comuni salentini, segno di una vera e propria rivoluzione culturale delle tradizioni popolari, con i riti del saluto collettivo ai defunti che lasciano progressivamente le abitazioni private per trasferirsi in ambienti attrezzati allo scopo, ben più confortevoli ed ospitali.
L’ultima vicenda riguarda il Comune di Leverano, in cui il Consiglio di Stato ha chiuso un lungo contenzioso stabilendo che la nuova struttura del commiato approvata dal consiglio comunale in zona agricola è pienamente legittima. E non vi era alcuna necessità di modificare il piano regolatore generale.
Il giudizio, dopo il ricorso al Tar respinto lo scorso anno, era stato proposto dal titolare di una casa per il commiato già operante sul territorio che si era opposto per tutelare la propria posizione concorrenziale.
La Sezione IV del Consiglio di Stato (sentenza n. 1088 del 20 ottobre) ha condiviso le argomentazioni dei difensori del Comune di Leverano, Avvocato Antonio Quinto, e della ditta proponente, Avvocato Paolo Gaballo e ha, quindi, respinto il ricorso.

Il progetto riguarda la trasformazione di un immobile già esistente in zona agricola. Il Comune aveva approvato l’intervento con una deliberazione del consiglio comunale di deroga al Prg del luglio del 2023 dopo il parere favorevole dell’Asl e l’istruttoria positiva dell’ufficio tecnico. Ma la ditta concorrente aveva impugnato innanzi al Tar Lecce i provvedimenti comunali denunciando il contrasto con la destinazione urbanistica stabilita nel Prg, ritenuta non modificabile se non con una variante.
Comune e impresa si sono costituiti in giudizio con gli avvocati Quinto e Gaballo evidenziando che in realtà l’istituto della deroga previsto dal Testo Unico dell’Edilizia consente anche i mutamenti 2 di destinazione d’uso. Su questi presupposti il Tar ha rigettato il ricorso, ma la ditta ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Ora la decisione dei giudici romani che confermano la correttezza dei provvedimenti adottati dal Comune e del complessivo iter amministrativo. In particolare, viene rimarcato che la deroga è sempre possibile per impianti rispondenti a un pubblico interesse, e tale è la struttura per il commiato, soprattutto allorquando accompagnata da un miglioramento della viabilità, dell’accessibilità al contesto urbano e delle opere di urbanizzazioni primarie, come avvenuto proprio nel caso specifico. E ciò senza considerare la completezza dell’istruttoria comunale che ha preventivamente valutato tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti.
La decisione della Corte leccese ha valenza generale – hanno evidenziato gli Avvocati Quinto e Gaballo – perché conferma che la sala del commiato rientra a pieno titolo nella categoria degli interventi di interesse pubblico in quanto idonea ad ampliare i servizi di cui la collettività può disporre e può essere legittimamente insediata anche nelle zone agricole. Da qui una importante chiave di lettura per i procedimenti tutt’ora in itinere nei comuni pugliesi.