Legittimo il Dehor di un ristorante nel centro storico di Otranto, rigettato il ricorso della Soprintendenza


Condividi su

Con sentenza depositata nella giornata di ieri, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello della Soprintendenza e confermato la decisione del Tar Lecce di gennaio del 2016 che aveva dato ragione ai titolari del ristorante L’Altro Baffo in tema di dehor nel centro storico.

Tutto ha avuto inizio al momento della sostituzione, da parte dei titolari del pubblico esercizio nel centro storico di Otranto, dei vecchi gazebo con i nuovi dehors previsti dal nuovo regolamento per l’arredo urbano e l’occupazione di aree pubbliche e private.

Secondo la Soprintendente il dehor costituirebbe, «con la sua sagoma, elemento di ingombro fisico e visivo tale da: alterare la percezione delle quinte urbane di Via Cenobio Basiliano […]; alterare la percezione delle visuali prospettiche di Via Cenobio Basiliano, da e verso il Castello; alterare la godibilità visiva dello scorcio del fronte principale del Castello che si offre all’osservatore» e per questo era stato dato parere negativo all’installazione.

Contro tale decisione i proprietari del ristorante avevano proposto immediato ricorso al Tar tramite l’Avvocato Mauro Finocchito, ottenendone dapprima ordinanza di sospensiva in proprio favore, sulla base della quale la struttura era stata quindi installata, e poi sentenza confermativa dell’illegittimità del parere negativo della Soprintendenza e di annullamento dello stesso.

La Soprintendenza, tuttavia, non si era arresa ed aveva proposto, unitamente al Ministero per i Beni Culturali, appello.

Anche il Consiglio di Stato, però, ha dato ragione ai titolari del noto ristorante idruntino e, indirettamente, al Comune di Otranto.

Nella sentenza dei giudici romani si legge, infatti, che “Deve ritenersi che nel gravato parere soprintendentizio non sia stata adeguatamente colta la circostanza – rilevante sotto il profilo della completezza dell’istruttoria svolta da quell’amministrazione nonché, di conseguenza, sotto il profilo della valutazione dalla stessa operata in ordine alla compatibilità paesaggistica del ‘nuovo’ gazebo – che nell’area in questione preesistesse una struttura volta ad ospitare i clienti all’esterno del locale, per la cui realizzazione l’originaria ricorrente aveva a suo tempo già conseguito tutti i titoli abilitativi, e che la nuova richiesta fosse semplicemente diretta a rinnovare la struttura adeguandola alle prescrizioni che il Comune aveva indicato ed alle quali il consiglio comunale aveva imposto di conformarsi entro il 30 aprile 2017”; modello-tipo comunale, al quale il progetto presentato era evidentemente conforme, come emerge dal provvedimento autorizzatorio finale del Comune di Otranto (nel quale, per il resto, erano state recepite le indicazioni della Soprintendenza)”.

Per il legale dell’esercizio di ristorazione due sono i profili di significativo rilievo di questa sentenza, anche rispetto ad altre precedenti: il primo, riassunto nella motivazione, attiene alla considerazione che la sostituzione di una struttura di copertura con altra di diversa manifattura può essere contestata – appunto – per la diversità della tipologia o dei materiali rispetto al precedente gazebo, e quindi per il diverso impatto sul contesto storico-paesaggistico di collocazione, ma certamente non per l’ingombro rispetto alle visuali, atteso che quest’ultimo, a parità di dimensioni tra il preesistente gazebo ed il nuovo dehor, non può che essere identico; il secondo, ed anche più significativo, profilo di rilievo della sentenza in questione – trattandosi della prima pronuncia in tali termini all’interno di un centro storico – attiene al capo di sentenza che ha rigettato il secondo motivo di appello della Soprintendenza, secondo la quale ad ogni modo la sentenza sarebbe stata di “tipo stagionale” e, per questo, soggetta a smontaggio al termine della stagione estiva.

Ad avviso del Consiglio di Stato, invece, “contrariamente a quanto dedotto dal Ministero appellante, l’autorizzazione comunale non contiene alcun riferimento al carattere stagionale della struttura” e “nelle autorizzazioni comunali de quibus il carattere «precario e transitorio» della struttura era, invece, riferito alla concessione del suolo pubblico su cui essa insiste(va), pienamente compatibile con la natura continuativa e non stagionale dell’attività d’impresa in questione”.