
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato (Presidente Carbone, estensore Carrano) ha stabilito che il canone per il servizio di raccolta rifiuti deve essere revisionato anche nel caso di ordinanze contingibili e urgenti.
Accogliendo il ricorso di alcuni operatori locali che svolgono il servizio in provincia di Lecce, il Giudice d’appello, riformando due sentenze contrarie del Tar di Lecce, ha riconosciuto il diritto all’adeguamento del canone in caso di proroga del contratto, indipendentemente dal tipo di provvedimento adottato dall’Amministrazione.
La vicenda ha riguardato i Comuni di Cannole e Bagnolo del Salento, che alla scadenza del contratto di raccolta rifiuti avevano disposto la proroga del servizio con ordinanze contingibili in favore del gestore uscente. Quest’ultimo, terminato il servizio, aveva richiesto la revisione del canone per il periodo svolto in regime di ordinanza. Richiesta alla quale i Comuni si erano opposti sostenendo che lo strumento dell’ordinanza impedisse la modifica del prezzo. La tesi era stata condivisa dal Tribunale Amministrativo Regionale sul presupposto dell’assenza di un contratto e della natura autoritativa dell’ordinanza sindacale.

Di diverso avviso il Consiglio di Stato che, accogliendo gli appelli proposti dall’Avvocato Luigi Quinto nell’interesse dei gestori, ha evidenziato come l’uso dei poteri di ordinanza non faccia venir meno il diritto alla revisione quando si giunga, di fatto, ad una proroga del precedente contratto “in quanto ai fini dell’applicabilità della revisione prezzi in presenza di atti successivi al contratto che ne dispongono la prosecuzione, assume carattere dirimente la verifica circa l’unicità o meno del rapporto contrattuale”.
“Il Consiglio di Stato – ha dichiarato il legale leccese – ha fatto chiarezza su un tema che interessa la quasi totalità dei comuni della provincia di lecce. Alla scadenza dei contratti di appalto ed in attesa della individuazione del gestore unico da parte delle Aro, i Comuni hanno infatti prorogato il servizio di raccolta con ordinanza sindacale, seguendo le indicazioni fornite dall’Anac e dalla stessa giurisprudenza amministrativa. A fronte della richiesta dei gestori di un aggiornamento del canone, i Comuni hanno agito in ordine sparso, nella maggior parte dei casi negando il diritto al compenso revisionale. Le sentenze del Consiglio di Stato chiariscono che il canone deve essere aggiornato ogni volta in cui i provvedimenti abbiano comportato una proroga di fatto dei precedenti rapporti contrattuali”.