I Comuni sono vincolati ai provvedimenti di validazione dei Piani economici finanziari adottati da Ager


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I Comuni sono vincolati ai provvedimenti di validazione dei Piani economici finanziari adottati da Ager, lo ha stabilito con una sentenza la seconda sezione del Tar di Lecce (Presidente Nino Dello Preite, Estensore Paolo Fusaro) che ha accolto il ricorso proposto da uno dei principali operatori del settore dell’igiene urbana, difeso in giudizio dall’Avvocato Luigi Quinto, nei confronti di un provvedimento comunale che aveva ridotto il canone per il servizio di raccolta rifiuti rispetto all’importo determinato da Ager in sede di validazione.

La vicenda si inserisce nella complessa normativa Arera, che a partire dal 2020 regola la determinazione del canone dei servizi di igiene urbana, prevedendo che il Comune ed il gestore predispongano un piano economico finanziario da sottoporre ad Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti). Quest’ultima ne verifica la conformità alla regolazione Arera e determina il canone da riconoscere al gestore sulla base dei costi efficienti da questo sostenuti, assicurando il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio.

Alcuni Comuni della regione hanno messo in dubbio la vincolatività del canone determinato da Ager, che ancorché provvisorio – poiché soggetto all’approvazione da parte di Arera – trova immediata applicazione. Hanno quindi operato detrazioni rispetto all’importo validato dall’Agenzia regionale, rivedendo a ribasso il corrispettivo da riconoscere al gestore.

L’Avvocato Luigi Quinto

Questi provvedimenti sono stati impugnati dalla ditta davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce che con una sentenza di alcuni giorni fa, decidendo un ricorso proposto nei confronti di un Comune della provincia di Brindisi, ha chiarito che: “nessuna delle previsioni contenute all’interno delle due deliberazioni (Arera) riguardanti l’approvazione del metodo tariffario dei rifiuti … stabilisce … la sussistenza di potere, in capo al Comune fruitore del servizio, di sottoporre a correttivo una validazione già effettuata dall’ente territorialmente competente ovvero di ridurre il canone dovuto al soggetto gestore”.

“Il principio affermato dal Tar Lecce – ha dichiarato il legale leccese – riveste una particolare rilevanza perché interviene in un ambito in cui i comuni pugliesi stavano procedendo in ordine sparso, ritenendo, alcuni, che l’importo validato da Ager fosse vincolante, altri, che potesse essere ulteriormente ribassato. In questa situazione di incertezza applicativa della disciplina Arera, che ha generato un notevole contenzioso tra gli operatori e l’Autorità, la decisione del Tar Lecce rappresenta un momento di chiarezza che rafforza il principio di leale collaborazione tra gli operatori e le amministrazioni, a tutto vantaggio della qualità del servizio in favore dei cittadini. L’auspicio è che il principio affermato dal Tar possa essere recepito dagli enti locali senza la necessità di ulteriori contenziosi”.