A essere protagonista della vicenda una delle storiche Cooperative Edilizie della Provincia di Lecce, la Edilcoop Salentina, quando, nei suoi confronti, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto uno scioglimento d’autorità per ordine, in quanto aveva ritenuto essere venuto meno il requisito della mutualità prevalente per due annualità consecutive in ragione dei ricavi provenienti dalla gestione di impianti fotovoltaici.
Il Mise con il provvedimento di scioglimento d’imperio aveva nominato anche il liquidatore della società Cooperativa azzerandone la compagine amministrativa.
Adesso, però, sembra che la storica cooperativa salentina sia riuscita ad segnare un gol il suo favore.
La I Sezione del TAR Lecce (Pres. Dott. Antonio Pasca, Rel. Dott.ssa Patrizia Moro) ha affermato un importante principio di diritto, destinato ad avere un forte impatto sui modelli di gestione dell’attività cooperativa, secondo il quale “l’esercizio di un’attività commerciale ed il relativo intento di lucro non sono inconciliabili con lo scopo mutualistico proprio della Cooperativa, dovendosi ritenere superata l’identificazione da un lato, della società con lo scopo di lucro e dall’altro della Cooperativa con l’interesse mutualistico”.
La Edilcoop Salentina, la cui costituzione risale agli anni 70, assistita dall’Avvocato Pietro Quinto, ha impugnato il decreto di scioglimento evidenziando e documentando come nel corso degli anni avesse sempre mantenuto il requisito della mutualità prevalente, posto che anche i ricavi provenienti dalla gestione del fotovoltaico erano stati destinati ad attività mutualistica attraverso una riduzione delle quote di spese di gestione a carico dei soci e altresì come nel tempo le revisioni disposte dall’Autorità non avessero fatto emergere alcun profilo di irregolarità dell’attività cooperativa.
Le contestazione del legale leccese
L’Avvocato Quinto ha contestato la insussistenza delle condizioni che secondo la legge legittimano lo scioglimento d’autorità della Cooperativa, stigmatizzando al contempo il comportamento del Ministero che, in violazione del principio di leale collaborazione, non aveva assegnato alla Cooperativa un termine per sanare le presunte irregolarità, così come prevede la legge, ma aveva direttamente proceduto all’applicazione della sanzione massima dello scioglimento in assenza, rileva il TAR aderendo alla prospettazione del difensore, “di alcuna valutazione circa la proporzionalità e adeguatezza delle misura”.

La singolarità della vicenda si registra anche con riguardo alla posizione assunta in sede giurisdizionale da alcuni soci della Cooperativa che sono intervenuti ad opponendum, sostenendo le ragioni del Ministero. Alcuni di questi nel corso del giudizio hanno però rinunciato all’intervento in opposizione. Ancor più numerosi sono stati invece i soci, difesi dall’Avvocato Gaetano Messuti, intervenuti in giudizio affianco della Cooperativa di cui fanno parte.

Le censure svolte da Pietro Quinto all’operato del Ministero hanno trovato piena conferma nella consulenza tecnica d’ufficio disposta dal TAR proprio al fine di accertare oggettivamente e sotto il profilo sostanziale la sussistenza del requisito della mutualità prevalente.
Il Ministero e i soci oppositori della cooperativa sono stati condannati in solido a pagare le spese del giudizio in favore della Edilcoop e le spese di CTU.