
L’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contenuta nel d.l. n. 152/’21 dello scorso 6 novembre, ha introdotto rilevanti modifiche al codice antimafia sulle modalità di svolgimento dei procedimenti in materia di interdittive antimafia. Recependo un accorato invito espresso dal Consiglio di Stato in alcune recenti decisioni, il legislatore ha ritenuto di garantire anche in questi procedimenti il contraddittorio tra privati e Prefettura nella fase precedente all’adozione del provvedimento.
Il Tar Lecce (Presidente Enrico d’Arpe, Relatore Giovanni Gallone) si è pronunciato per la prima volta su di una vicenda nella quale, dopo la riforma del novembre 2021, la Prefettura non aveva assicurato il contraddittorio procedimentale.
Accogliendo le tesi sostenute in giudizio dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri per conto di un trust attivo nel settore del gaming
“Via Rubichi”, infatti, ha accolto la richiesta cautelare con la quale il ricorrente aveva contestato la violazione della recente riforma introdotta in quanto la Prefettura – prima di confermare l’interdittiva antimafia – non aveva assicurato il contraddittorio procedimentale, invece imposto Decreto Legge.
Questa riforma, ripetiamo, ha recepito un invito espresso in alcune recenti decisioni del Consiglio di Stato nei confronti del legislatore affinché fossero garantiti anche per le interdittive antimafia tutti i diritti procedimentali previsti in via generale dall’ordinamento.
Tra questi è di particolare rilievo la doverosità del contraddittorio tra Prefettura e cittadini prima dell’adozione del provvedimento definitivo, affinché l’impresa, o comunque il privato interessato, possano già in quella sede far valere le proprie argomentazioni difensive volte a dimostrare la non necessità del procedimento. Prima della recente riforma, infatti, la giurisprudenza non riconosceva, in questo caso, il diritto al contraddittorio.
Costituito negli anni scorsi, nel trust ricorrente era confluita una società interessata nel passato da interdittive antimafia. Nel dicembre scorso, poi, “Via XXV Luglio” aveva confermato una di queste interdittive, senza però assicurare allo stesso trust e alla società il contraddittorio procedimentale.
La Prefettura aveva infatti ritenuto sussistenti alcuni nuovi elementi in fatto e in diritto che avrebbero giustificato la conferma della misura.
Condividendo le tesi difensive dei legali il Tar ha riconosciuto che la Prefettura avrebbe dovuto assicurare al ricorrente il contraddittorio procedimentale e, di conseguenza, ha stabilito che la stessa dovrà riavviare il procedimento per compiere, questa volta nel doveroso contraddittorio con la parte, una complessiva e organica rivalutazione del quadro giuridico e fattuale alla base dell’interdittiva antimafia.
Esprimono soddisfazione Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri poiché la pronuncia “Afferma – in un’annosa vicenda – per la prima volta il diritto del privato di far valere già in sede procedimentale le proprie ragioni volte a dimostrare la non necessità dell’interdittiva. La riforma di cui al d.l. n. 152/’21 è, infatti, stata addirittura invocata dal Consiglio di Stato il quale ha fatto appello alla «saggezza» del legislatore affinché assicuri anche in queste vicende particolarmente complesse il pieno svolgimento dei diritti procedimentali dei cittadini. La scelta del legislatore è stata, dunque, di opportuna civiltà giuridica”.