Il Tar di Lecce, chiarisce i limiti della discrezionalità tecnica della Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici


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Un’importante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce (Presidente Pasca, Estensore Cucchiara) chiarisce i limiti della discrezionalità tecnica della Soprintendenza dei beni Architettonici e Paesaggistici.

La vicenda posta all’attenzione del Tar ha riguardato la realizzazione di uno stabilimento balneare a Santa Caterina di Nardò. Il titolare della concessione demaniale rilasciata dal Comune all’esito di una procedura di gara, ha presentato il progetto per la realizzazione di uno stabilimento nella suddetta area, richiedendo il necessario permesso di costruire. Il progetto è stato esaminato dalla Soprintendenza che ha espresso parere negativo. In particolare, la Soprintendenza ha eccepito l’alterazione del contesto paesaggistico di riferimento derivante dall’ingombro del manufatto proposto. Conseguentemente il Comune, preso atto del pronunciamento della Soprintendenza, ha negato il permesso di costruire.

I provvedimenti delle due Amministrazioni sono stati impugnati con ricorso proposto dagli Avvocati Pietro e Antonio Quinto a tutela degli interessi dell’imprenditore.

L’Avvocato Pietro Quinto

Le censure proposte riguardavano le motivazioni inconfutabili della Soprintendenza, avuto riguardo alla situazione fattuale dell’area interessata e alla effettiva incidenza dell’intervento proposto in relazione al contesto paesaggistico. Valutazioni non adeguatamente effettuate dalla Soprintendenza.

I giudici, pur richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale circa l’ampia discrezionalità tecnico-valutativa del giudizio della Soprintendenza, ha ritenuto, accogliendo il ricorso, che nel caso specifico la valutazione negativa dell’Amministrazione avesse travalicato i limiti di insindacabilità della discrezionalità tecnica.

L’Avvocato Antonio Quinto

In particolare – ha rilevato il TAR – la ritenuta necessità di mantenere inalterato il connubio tra la scogliera, gli edifici prospicienti il lungomare e la visuale presente, si risolveva in un vincolo assoluto, tale da precludere l’installazione di qualsivoglia struttura balneare. Vincolo inesistente e smentito dalla decisione del Comune di rilasciare una concessione demaniale marittima. Il tutto in conformità con le previsioni del Piano delle Coste. In questi termini il Tribunale, accogliendo le deduzioni difensive dei legali, ha sottolineato che “la Soprintendenza risulta aver travalicato i limiti del giudizio alla stessa attribuito non avendo adeguatamente valutato la natura del vincolo insistente sull’area, l’insussistenza di preclusioni di carattere assoluto e quindi la compatibilità delle opere proposte in ragione delle loro caratteristiche nel contesto di riferimento”.

“La decisione del Tar – hanno dichiarato gli avvocati Quinto– ha una rilevanza di carattere generale perché consente la realizzazione di tutti gli interventi previsti dai piani delle coste nei vari comuni salentini, oltre che nel Comune di Nardò. Ciò perché vi è a monte uno studio di compatibilità territoriale, rimanendo nei poteri della Soprintendenza solo la valutazione delle caratteristiche dell’insediamento sotto il profilo della tipologia dell’intervento, essendo stato già riconosciuto il suo possibile inserimento nel contesto di riferimento”.