Per il Tar di Lecce i comuni non possono attivare i concorsi per le concessioni demaniali

Il tutto è nato da un ricorso presentato da un’impresa. Secondo il Tribunale la Legge 11/2022, ha vietato di emanare nuovi bandi

Sul tema di estrema attualità delle concessioni demaniali marittime, all’indomani della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è stata pubblicata la decisione del Tar di Lecce (Presidente Pasca, Estensore Giancaspro), che ha approfondito l’eventuale obbligo della Pubbliche Amministrazioni di avviare le gare.

Il Giudice Amministrativo, infatti, accogliendo le eccezioni difensive dell’Avvocato Antonio Quinto nell’interesse del Comune di Porto Cesareo, ha rigettato il ricorso con il quale un’impresa richiedeva la concessione di una spiaggia al servizio del complesso ricettivo di sua proprietà in località “Punta Grossa”.

L’Avvocato Antonio Quinto

L’azienda, inizialmente, aveva formulato un’istanza per un’assegnazione diretta, poi aveva sollecitato il Comune di attivare una procedura di evidenza pubblica. Il Comune dopo aver eccepito che l’area in questione non era concedibile secondo il Pug, aveva comunque rigettato la richiesta di attivazione di una procedura di evidenza pubblica perché non consentita dalla legge.

In tal senso si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce «La recente legge 118/2022, se, per un verso ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 le concessioni in essere, delegando il Governo ad adottare i necessari decreti legislativi per riordinare la materia, ha fatto divieto, nelle more, di emanare nuovi bandi».

“Tale divieto – evidenzia il legale – si appalesa tanto più necessario anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, che ha messo in discussione l’estensione delle proroghe delle concessioni in essere al 31 dicembre 2024 ed ha contestualmente invitato lo Stato e i Comuni ad attivare la procedura di ricognizione delle risorse da assegnare per un «razionale e sostenibile utilizzo» del demanio marittimo. Tutto ciò per dare attuazione alla Direttiva Bolkestein ritenuta comunque immediatamente esecutiva. È quindi necessario – conclude Quinto – e per ciò la sentenza del Tar Lecce ha una sua specifica rilevanza, che il legislatore finalmente decida di decidere anche per dare prospettive e serenità agli operatori del settore».