I comuni non possono contestare le tariffe di smaltimento rifiuti dell’Ager, arriva la sentenza del Tar di Lecce


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I Comuni non possono contestare le tariffe di smaltimento rifiuti determinate dall’Agenzia Regionale Ager

L’importante principio è stato stabilito da un recente sentenza del Tar di Lecce, che ha respinto un ricorso proposto da un Comune della provincia contro Ager e la società Progetto Ambiente, che gestisce in concessione l’impianto pubblico di produzione di CSS a servizio dell’intera provincia.

La concessionaria, difesa in giudizio dall’Avvocato Luigi Quinto, era riuscita dopo un lungo contenzioso durato 10 anni ad ottenere da Ager l’aggiornamento della tariffa di conferimento, dalla quale era scaturito un credito nei confronti dei 96 Comuni della provincia di ben 20 milioni di euro, poi ridotto in via transattiva a 15 milioni.

Non tutti i Comuni avevano però dato corso alla transazione, cosicché il contenzioso è continuato nei confronti di uno di essi che, in particolare, ha contestato il fatto che i precedenti giudizi, all’esito dei quali era stato riconosciuto il diritto di Progetto Ambiente all’aggiornamento della tariffa, si fossero svolti senza il suo coinvolgimento.

Per tale motivo ha impugnato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e del Consiglio di Stato con il rimedio straordinario dell’opposizione di terzo.

La Prima Sezione di “Via Rubichi” (Presidente Ettore Manca, Estensore Patrizia Moro) ha accolto le argomentazioni difensive svolte da Quinto nell’interesse di Progetto Ambiente e dall’Avvocato Felice Lorusso per Ager e ha respinto il ricorso del Comune, evidenziando che l’ATO-OGA Provincia di Lecce, così come l’Ager, che è subentrata a quest’ultima, è una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 costituita tra i Comuni rientranti nell’Ambito territoriale Ottimale (ATO) della Provincia di Lecce: “la fattispecie convenzionale disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 rappresenta una forma associativa tra enti locali finalizzata allo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati. Da tanto deriva che la notifica del ricorso e la conseguente partecipazione nel relativo giudizio dell’Associazione cui i singoli Comuni hanno delegato in via esclusiva l’esercizio delle funzioni per cui è causa, consente di ritenere rispettato il requisito del contraddittorio, sia in considerazione della delega conferita dai Comuni all’Associazione costituita ai sensi dell’art.30 del citato D.lgs.n.267/2000, sia in considerazione della partecipazione degli stessi attraverso l’assemblea dell’A.T.O. e dell’Ager”.

In definitiva, i Comuni della Provincia di Lecce, poiché il ricorso è stato notificato all’A.T.O. LE/1 ed all’Ager, non possono essere qualificati come controinteressati pretermessi.