Dal Tar il via libera al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità del comune di Specchia


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Si è definito in tempi brevi il contenzioso sull’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade del Comune di Specchia.

L’appalto è stato indetto a maggio dello scorso anno dall’Unione dei Comuni Terra di Leuca per il rifacimento, con tecniche definite a basso impatto ambientale, della rete viaria cittadina di Specchia, con previsione di un tempo di esecuzione di 150 giorni ed impiego di risorse pubbliche per circa 1 milione di euro.

Alla gara hanno preso parte 14 imprese, provenienti da tutto il territorio nazionale. All’esito dell’attività svolta dalla Commissione tecnica di esperti, nominata per la valutazione delle offerte, è risultata aggiudicataria la ditta Nuzzaci Strade di Matera, che ha formulato la migliore proposta sia dal punto di vista tecnico, sia da quello economico.

Subito dopo la sottoscrizione del contratto, avvenuta a settembre dello scorso anno, è insorta una ditta di Corsano, classificatasi al secondo posto, che ha proposto ricorso al Tar di Lecce chiedendo il ribaltamento della graduatoria e l’aggiudicazione in proprio favore. Ciò in quanto, è stato sostenuto in ricorso, le valutazioni della Commissione sarebbero state immotivate e comunque errate per la sopravvalutazione della proposta del vincitore.

L’azienda aggiudicatrice, si è difesa in giudizio con l’Avvocato Luigi Quinto, che ha sostenuto la inammissibilità delle contestazioni perché relative a valutazioni tecnico-discrezionali rimesse in via esclusiva alla Commissione di gara, da esprime attraverso l’attribuzione di un voto numerico. Ha poi dimostrato la superiorità in valore assoluto dell’offerta della ditta vincitrice.

Le tesi del difensore della Nuzzaci Strade sono state condivise dal Giudice che ha rilevato come “l’attribuzione del voto numerico è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione, dal momento che il giudizio espresso in termini numerici si correla a una griglia di criteri puntuale e dettagliata e a una scala di valutazione che si sviluppa secondo parametri progressivi e analitici”, per poi concludere per la infondatezza delle contestazioni “dal momento che le relative doglianze si sovrappongono al giudizio espresso dalla stessa Commissione, senza che emergano concreti profili di irragionevolezza e illogicità dei punteggi numerici assegnati all’aggiudicataria”.