Operatori socio sanitari, il Giudice del Lavoro ordina alla Asl di definire le procedure di stabilizzazione


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Con provvedimento d’urgenza il Giudice della Sezione Lavoro di Lecce ha ordinato all’Asl di Lecce, accogliendo il ricorso proposto da numerosi operatori socio sanitari di procedere alla definizione della procedura di stabilizzazione del personale in esecuzione dell’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 c.d. Legge Madia, secondo cui le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato possono, fino al 31.12.2021 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i requisiti di anzianità previsti dalla stessa legge.

Nella fattispecie in esame, che ha dato luogo al ricorso proposto dall’Avvocato Pietro Quinto, era accaduto che “Via Miglietta”, pur avendo attivato le procedure per la stabilizzazione degli OSS e verificato il possesso dei requisiti di legge, non aveva definito il procedimento e addirittura, per la sopravenuta cessazione del rapporto a termine gli interessati erano rimasti senza alcun rapporto di lavoro. Da qui il ricorso al Giudice del Lavoro con richiesta di un provvedimento d’urgenza che ordinasse all’Amministrazione di definire le procedure.

Il Giudice del Lavoro ha preliminarmente sottolineato la propria competenza nella materia specifica. Ha quindi accertato che l’Azienda Sanitaria Locale aveva in effetti manifestato la volontà di stabilizzare i ricorrenti dando avvio al reclutamento del personale socio sanitario dipendente, ma “successivamente disattendeva tale determinazione, venendo contra factum proprium, e causando un ingiustificabile arresto della procedura”.

Dopo aver esaminato tutti gli atti del procedimento così come documentati dal legale dei ricorrenti, il Giudice ha affermato che nella fattispecie trovano applicazione le regole del diritto privato, “per cui la mancata definizione della procedura di stabilizzazione da parte dell’Asl deve ritenersi contraria ai principi di buona fede e correttezza previsti dal codice civile, idonea ad arrecare un concreto e immediato pregiudizio ai ricorrenti, costretti, sine die, ad un’ingiustificata situazione di immobilità ed incertezza”.

Il Giudice ha altresì evidenziato la situazione di estrema urgenza della fattispecie poiché l’interruzione della procedura di stabilizzazione determina una situazione di carenza di tutela della posizione giuridica dei ricorrenti non altrimenti tutelabile se non con l’intervento giurisdizionale d’urgenza.

In conclusione il Giudice, pur nei limiti relativi all’imposizione di un facere all’Amministrazione pubblica, ha affermato che alla stessa può essere richiesto di proseguire nella selezione, giungendo a una sua definizione, con l’adozione di un provvedimento conclusivo che dovrà essere oggetto di congrua motivazione. “L’importanza del provvedimento del Giudice del Lavoro, ampiamente motivato sia in fatto che in diritto – ha sottolineato Quinto – ha una valenza di carattere generale e riguarda tutti gli operatori sanitari del settore ospedaliero, anche a livello regionale, che possono legittimamente ambire, ricorrendone i presupposti, alla stabilizzazione prevista dalla ‘legge Madia’. L’Ordinanza è altresì estremamente importante perché, pur nei limiti dell’incidenza sull’autonomia discrezionale della Pubblica Amministrazione, ha evidenziato che la stessa è comunque tenuta al rispetto dei principi di buona fede e correttezza, anche nel rapporto di lavoro con i suoi dipendenti, sicché la violazione di tali principi consente l’intervento, su apposito ricorso, del Giudice ordinario per il ripristino della legalità violata”.