Con sentenza n. 467 del 29.3.2024 la I Sezione del Tar Lecce, Presidente Antonio Pasca, Estensore Roberto Michele Palmieri, ha accolto il ricorso di una società, difesa dagli avvocati Francesco G. Romano, Leonardo Maruotti e Sergio Costantini, avverso il Bando relativo al Piano per le Attività Produttive del Comune di Corigliano d’Otranto.
In particolare, il Comune aveva approvato il Bando per l’assegnazione dei Lotti Pip provvedendo anche all’aggiudicazione provvisoria di questi.
Il Tar Lecce, aderendo alle tesi dei legali ha accolto il ricorso poiché gli atti comunali “non consentono di comprendere quanti e quali siano i lotti oggetto di assegnazione”; in particolare, il Giudice ha stigmatizzato il fatto che mancassero nel bando le indicazioni circa i riferimenti essenziali dei lotti oggetto di assegnazione.
In particolare, secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, “non è dato al ricorrente (così come a qualunque altro offerente che voglia proporre un’offerta seria e ponderata) conoscere gli elementi essenziali dei lotti in questione (es. numero, ubicazione, consistenza, ecc.); la qual cosa è tanto più stridente con le fondamentali regole in tema di trasparenza e par condicio, in quanto ai concorrenti si chiede l’allegazione di documentazione (per la esempio tipologia dell’attività svolta o da svolgere) che presuppone invece la conoscenza dell’esatto numero, ubicazione, consistenza dei lotti in questione”.
Inoltre, sotto il profilo processuale, il Giudice amministrativo afferma l’ammissibilità dell’impugnazione diretta del Bando, senza partecipare alla
gara, poiché “non conterrebbe prescrizioni idonee a consentirle un’offerta eco- nomica seria e ponderata” e, di conseguenza, deve dunque ritenersi senz’altro legittimata alla proposizione del presente gravame, lamentando un pregiudizio immediato e diretto alla propria sfera giuridica.
La pronuncia è di particolare interesse – al di là del caso specifico che porta alla caducazione di una intera procedura concorsuale – poiché individua un paradigma minimo di legittimità per quanto riguarda le procedure di assegnazione di Bandi Pip; infine, costituisce un precedente importante per l’impugnazione immediata di questi di anche in assenza di domanda di partecipazione alla procedura.