Il Tar annulla il concorso per professore di Fisica Sperimentale. Dopo 2 anni nuova bocciatura per Unisalento

Due anni fa venne annullato il concorso per professore di I fascia per il Dipartimento di Matematica e Fisica, adesso è toccato a quello per docente di seconda fascia. Accolte le richiesta del Prof. Marco Anni rappresentato dall’avvocato Luigi Quinto.

tar-lecce

Arriva una nuova bocciatura per il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento.

Dopo l’annullamento degli esiti del concorso per professore di 1^ fascia da parte del TAR e del Consiglio di Stato, risalente a due anni fa, è stato annullato anche il decreto del Rettore di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di un posto di professore universitario di 2^ fascia di «Fisica Sperimentale» per lo stesso Dipartimento di Matematica e Fisica per le violazioni commesse dalla Commissione nella procedura valutativa per la nomina del vincitore.

È questo il verdetto del TAR di Lecce, che, con sentenza della seconda sezione di qualche giorno fa, ha accolto il ricorso proposto dal prof. Marco Anni, difeso dall’Avv. Luigi Quinto, che era stato collocato al secondo posto dalla Commissione giudicatrice, con l’annullamento altresì della proposta di chiamata del candidato collocato al primo posto da parte del Dipartimento.

L’anomalia del procedimento concorsuale – ha affermato il TAR accogliendo i motivi di ricorso illustrati dal legale leccese nell’udienza pubblica –  consiste nella circostanza che la Commissione, violando sia le prescrizioni del bando, che i criteri posti dalla stessa Commissione nel verbale n. 1, è pervenuta all’attribuzione di punteggi per i titoli, la produzione scientifica e l’attività didattica senza fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito.

Respingendo le tesi difensive dell’Amministrazione e del vincitore del concorso, il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha precisato che la sufficienza del voto numerico affermato dalla giurisprudenza in presenza di determinati presupposti non è applicabile nel caso deciso posto che l’Università del Salento si era autovincolata attraverso l’espressa previsione del bando, nel senso della necessità sia del motivato giudizio analitico sia del successivo punteggio.

E invece nelle schede individuali predisposte dalla Commissione sono stati riportati gli indicatori rilevanti per la valutazione, ma l’attribuzione del voto numerico ai candidati non è stata supportata da quella idonea motivazione, necessaria a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito. Tanto più che il Prof. Anni ha rivendicato il diritto ad un maggiore punteggio, che lo avrebbe visto vincitore, anche sulla base di precedenti valutazioni dei medesimi titoli da parte di altre commissioni di concorso.