Dopo l’ordinanza con cui, il 10 aprile u.s., il Tar Lecce aveva sospeso il provvedimento della Capitaneria di Porto di Gallipoli che aveva dichiarato la decadenza del Comune di Otranto dal diritto di occupare lo specchio acqueo prospiciente alle mura antiche e ordinato lo smontaggio dei pontili ivi installati, ieri è stata depositata anche la sentenza che ha definitivamente annullato tale provvedimento, accogliendo le ragioni sostenute per il Comune di Otranto dagli avvocati Mauro Finocchito e Fritz Massa.
La pronuncia segue di poco l’ordinanza con cui, nel parallelo procedimento penale, il Tribunale del Riesame, rigettando l’impugnazione della Procura, ha confermato il dissequestro dei pontili ordinato dal Gip l’8 maggio, il quale, a propria volta, aveva fatto seguito all’ordinanza di sospensiva del TAR.
Nella sentenza il Tar (Pres. Rel. Antonio Pasca, a latere Ettore Manca e Silvia Giancaspro) motiva ampiamente circa le ragioni per cui ritiene legittimo il comportamento del Comune di Otranto nella complessa vicenda e, conseguentemente, circa la ritenuta carenza dei presupposti per revocare il titolo demaniale di occupazione dello specchio acqueo.
Intanto – ed è questo il primo passaggio significativo – per il Tar l’art. 1, co. 246, della legge di stabilità del 2019, che ha stabilito la possibilità per i concessionari di mantenere installate le strutture sul demanio anche durante la stagione invernale sino al 31.12.2020: “il Collegio rileva come il disposto di cui all’art. 1 co. 246 della citata legge di stabilità 2019 risulti perfettamente applicabile alla ‘vicenda pontili’. Tale norma […] si riferisce infatti anche alle strutture destinate a punti di ormeggio per la nautica da diporto, mentre non appare ostativa la circostanza che non siasi ancora perfezionato il rilascio della concessione demaniale in favore del Comune di Otranto, atteso che – da un lato – la ratio legis è quella di paralizzare temporaneamente lo smontaggio delle strutture aventi quella specifica destinazione, dall’altro – il nulla osta all’occupazione anticipata dello specchio acqueo non solo costituisce di per sé titolo idoneo a disporne, ma risulta altresì rilasciato in favore di soggetto pubblico particolarmente qualificato, in chiave anticipatoria degli effetti derivanti dal successivo rilascio di formale concessione”. Il mancato rilascio di quest’ultima, anzi, “deve semmai inquadrarsi come ipotesi di inerzia dell’Amministrazione e non può pertanto ritenersi paradossalmente elemento discriminatorio ed ostativo in danno del Comune di Otranto”.
Per il giudice amministrativo leccese, tuttavia, tale questione non costituisce neppure il profilo dirimente, ravvisato, più puntualmente, nel fatto che la Capitaneria di Porto avrebbe errato nel ritenersi “vincolata all’adozione della decadenza del nulla osta all’anticipata occupazione sull’erroneo presupposto di esservi obbligata in esecuzione delle sentenze del Giudice
amministrativo”, e cioè dei precedenti del Consiglio di Stato, su ricorso della Soprintendenza, hanno negli anni precedenti confermato l’obbligo di smontaggio stagionale dei pontili. Su tale punto il Tar è particolarmente critico nel passaggio in cui richiama la propria precedente sentenza n. 34/2019 con la quale, nell’annullare l’ordine della Soprintendenza di smontaggio dei pontili, aveva evidenziato come non potesse “ritenersi plausibile […] il rilievo secondo cui la limitazione nella fruizione visuale deriverebbe per la Soprintendenza non tanto dalla altezza dei pontili, bensì proprio dalla presenza delle barche ormeggiate”, ritenendo tale conclusione affetta da “macroscopica illogicità, apparendo singolare la considerazione di un negativo impatto visuale delle barche all’interno di un’area portuale, che si caratterizza viceversa come valore estetico e paesaggistico di insieme, legato alla specificità del contesto e del territorio, con riferimento
peraltro ad una città come Otranto, che ha da sempre legato la sua storia e i suoi destini al mare ed al suo porto”: come dire che non può esistere un porto senza barche!
“Via Rubichi” chiarisce infatti che tale profilo motivazionale della propria sentenza, seppur annullata in appello, “non risulta in alcun modo preso in esame e ancor meno confutato dalla sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Sesta n. 3042/2019 (né tale motivo risulta dichiarato assorbito dall’accoglimento di altri motivi di appello, assorbimento peraltro non compatibile con la sua posizione ‘parallela’ ed autonoma – e non di presupposizione- dipendenza – rispetto agli altri vizi dedotti in primo grado)”; per poi giungere ad affermare che “la possibilità di ormeggio di natanti su catenaria o corpi morti anche in assenza dei pontili e le diverse possibilità di uso dello specchio acqueo legittimamente consentite al Comune di Otranto per il soddisfacimento di interessi pubblici” avrebbe dovuto indurre la Capitaneria di Porto a considerare secondaria, e comunque non dirimente, la querelle giudiziaria sui pontili tra il Comune di Otranto e la Soprintendenza.
Da cui la conclusione che “il titolo legittimante il mantenimento delle strutture deriva in via automatica da una norma di legge che non incide in alcun modo sul parere vincolante della S.A.B.A.P., né sulla prescrizione di rimozione periodica e stagionale delle strutture, prescrizione che resta pienamente efficace ed operativa”, ma solo “per il periodo successivo al 31 dicembre 2020”, in virtù dell’art. 1, co. 246, della legge di stabilità 2019.
Esprimono soddisfazione gli avvocati Mauro Finocchito e Fritz Massa, che hanno sostenuto vittoriosamente le ragioni del Comune di Otranto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, anche perché, al di là degli interessantissimi profili giuridici con carattere di novità sviscerati dalla sentenza, questa pare poter garantire definitivamente il pieno utilizzo dello specchio d’acqua e dei pontili sino alla fine dell’anno, nel mentre, se fosse stata negativa, avrebbe reso vano pure il provvedimento di dissequestro dei pontili da parte del giudice penale.