Con sentenza n. 1515 del 13 novembre 2025, il Tar Lecce, III Sezione, Presidente Enrico d’Arpe, Estensore Mariachiara Basurto, ha respinto il ricorso presentato da una farmacia di Tuglie che aveva chiesto l’annullamento di un atto del Comune di Sannicola, difeso dall’avvocato Vincenzo Albertone, con il quale è stata accolta la richiesta di trasferimento di una farmacia rurale di San Simone, difesa dagli avvocati Ezio Garzia, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano.
Secondo la farmacia ricorrente, l’atto del Comune di Sannicola sarebbe stato illegittimo perché adottato in violazione delle distanze minime che devono intercorrere tra le farmacie rurali e quelle ordinarie, mal motivato e non avrebbe tenuto conto che la nuova sede della farmacia insisteva su un’area sottoposta a vincolo cimiteriale e, quindi, in quella zona non era possibile realizzare l’immobile.
Il Tar Lecce, in pieno accoglimento delle tesi difensive degli avvocati Ezio Garzia, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha respinto il ricorso proposto poiché, oltre a ritenere rispettato il requisito della distanza minima tra farmacie e aver rilevato che la nuova sede non è ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, ha chiarito che nei casi di trasferimento delle farmacie il comune non deve indicare alcuna specifica motivazione.
In particolare, il Tribunale ha specificato che nel procedimento amministrativo volto al trasferimento della sede di una farmacia, “non era necessaria una particolare motivazione del decreto impugnato (trattandosi di provvedimento di accoglimento dell’istanza di trasferimento) che facesse esplicito riferimento vuoi alle osservazioni presentate in opposizione dai titolari di altre Farmacie in sede amministrativa, vuoi all’adeguatezza della nuova sede rispetto alle esigenze dell’assistenza farmaceutica locale, specie perché si tratta di uno spostamento di sede nell’ambito della stessa zona (centro abitato) e a distanza di soli 200 metri dalla precedente sede” chiarendo che il provvedimento di trasferimento è “un atto di assenso a contenuto vincolato”. Inoltre, la ricorrente aveva ritenuto violata la norma dell’art.104 del R.D. 1265/1934, nel testo introdotto dalla Legge n. 362/1991 (art. 2), che aveva previsto per le farmacie rurali “un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi”. Sul punto, il Tar ha rigettato il motivo poiché detta disposizione normativa si riferisce solo alle Farmacie rurali di nuova istituzione e non concerne “il mero trasferimento di sede delle stesse”.
La sentenza riveste particolare importanza, in quanto, oltre a scongiurare il rischio di dover far ritornare la Farmacia all’ubicazione precedente, ha chiarito che l’amministrazione, nell’accordare il trasferimento di una sede farmaceutica, non deve indicare specifiche motivazioni e che, anche in presenza di osservazioni, non è necessario effettuare un riscontro puntuale delle stesse. Inoltre, ha chiarito che la distanza minima di 3.000 metri vale esclusivamente per l’istituzione delle Farmacie rurali e non per il trasferimento.