Mancava prova della notifica e per questo il Tribunale di Lecce ha annullato un atto di pignoramento dei crediti vantati verso terzi per la somma di circa 70mila euro nei confronti di un contribuente
La vicenda trae origine da un ricorso proposto, inizialmente innanzi alla Commissione Territoriale Provinciale di Lecce, per l’annullamento dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, per un importo pari a 70mila 651 euro, relativamente a una cartella di pagamento riguardante somme iscritte a ruolo dalla Mcc Spa Mediocredito Centrale.
In particolare, il contribuente, difeso dall’Avvocato Alfredo Matranga, aveva adito la giustizia tributaria in quanto, in qualità di proprietario di due locali commerciali nel Comune di Lecce e concessi in locazione a un terzo, aveva del tutto sorprendentemente ricevuto notifica, da parte dell’Agente della Riscossione per la Provincia di Lecce, del provvedimento di pignoramento dei crediti vantati a titolo di canoni per l’affitto dei locali. Tra i motivi principali del ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, vi era anche quello dovuto al fatto che il contribuente non aveva mai ricevuto, prima di allora, alcuna notifica della presupposta cartella di pagamento.
Tuttavia, la Commissione Tributaria di Lecce ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del Giudice ordinario.
Sicché, il contribuente si è costituito prontamente in giudizio innanzi al Tribunale civile – Sezione Commerciale – che con sentenza depositata lo scorso 16 giugno 2023, la dott.ssa Anna Rita Pasca, ha accolto l’opposizione dando così pienamente ragione al contribuente.
In particolare, per il Giudice, che ha richiamato anche una recentissima sentenza della Cassazione sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate pur avendo provato documentalmente che il messo notificatore ha provveduto al deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale di Lecce, con l’invio della relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, non ha tuttavia provveduto a depositare in giudizio l’avviso di ricevimento di tale comunicazione di avvenuto deposito (il cosiddetto Cad), rendendo pertanto nulla sia la notifica della cartella esattoriale che dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di lite liquidate in 4.786 euro
Per il legale, che ha difeso il contribuente, si tratta di un precedente importante che dimostra come troppo spesso l’Agente della Riscossione non rispetta pienamente le norme previste a tutela dei contribuenti che, come nella fattispecie, vengono a conoscenza di atti così invasivi della propria sfera patrimoniale, quale è l’atto di pignoramento, senza aver prima mai avuto contezza degli atti a questo presupposti e quindi senza potersi difendere innanzi alle competenti autorità giudiziarie.