Concorso per Professore Ordinario all’Università del Salento, il Tar conferma la legittimità


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L’esito del concorso universitario per il posto da docente ordinario di “Economica Applicata” presso l’Università del Salento è pienamente legittimo. Lo ha statuito la Seconda Sezione del Tar Lecce (Presidente Ettore Manca, Estensore Nino Dello Preite) con una articolata sentenza che ha confermato la correttezza dell’operato svolto dalla  commissione giudicatrice.

La vicenda processuale ha avuto a oggetto la procedura concorsuale indetta da Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento per un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare “Economia Applicata”. Il risultato del concorso è stato impugnato dal docente posizionatosi al secondo posto con oltre quattro punti di distacco dal primo, difeso in giudizio dall’Avvocato Carlo Ciardo.

 

L’Avvocato Carlo Ciardo

L’esaustiva pronuncia del Tribunale, contiene principi di diritto che travalicano il singolo caso, assumendo una portata di carattere generale.

I Giudici Amministrativi, accogliendo le tesi difensive  per il controinteressato e dall’Università del Salento, ha rigettato il motivo di ricorso relativo ad alcuni elementi riguardanti la compilazione di due verbali concorsuali. Il Giudice Amministrativo ha statuito che la presenza di meri errori materiali non può inficiare la correttezza della procedura, atteso che tali circostanze non hanno alcun riverbero in termini di concreta lesività nella ricostruzione dell’iter valutativo seguito dall’organo giudicante.

I giudici hanno vagliato, inoltre, gli ulteriori motivi di ricorso relativi alla disamina delle singole voci curriculari dei concorrenti, escludendo profili di macroscopica irragionevolezza e confermando la predominanza del punteggio attribuito al vincitore in applicazione dei criteri dettati dal bando di concorso.

In particolare l’esegesi giurisprudenziale ha affermato che, a fronte della completezza del  percorso logico-giuridico esplicitato dalla commissione giudicatrice, non è possibile sostituire “la propria soggettiva valutazione a quella, esercizio di discrezionalità tecnica, resa dall’organo a ciò preposto; peraltro, la motivazione espressa tramite giudizi sintetici da parte della Commissione è sufficiente a esternare le ragioni della decisione, in quanto i criteri di valutazione erano predeterminati dalla lex specialis e noti ai concorrenti”.

Il chiaro dettato giurisprudenziale del Tar Lecce sancisce la correttezza dell’esito della procedura concorsuale – dichiara il legale leccese – riconoscendo l’irrilevanza di aporie meramente formali ed affermando che la sfera di discrezionalità tecnica che connota l’operato della commissione giudicatrice, in assenza di caratteri di illogicità o di travisamento ravvisabili ictu oculi, è sottratta al sindacato giurisdizionale. I principi enucleati dal giudice amministrativo assumono una rilevanza generale valevole per la più ampia materia concorsuale”.