Una sentenza che dà ragione a una sala scommesse e videolottery leccese, quella emessa dal Tar del capoluogo e che consente, almeno per il momento, all’esercizio di poter riaprire i battenti
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia del capoluogo salentino, Terza Sezione, ha accolto l’istanza cautelare di un locale di pronostici e slot al quale era stata intimata la chiusura immediata in considerazione del divieto sancito dall’art. 7 comma 2 della Legge Regionale Pugliese n° 43/2013 in tema di distanziometro.
La norma del distanziometro
Secondo la regolamentazione, infatti, l’autorizzazione all’esercizio delle sale da gioco e all’installazione di apparecchi da gioco leciti “non viene concessa nel caso di ubicazioni in un raggio non inferiore a cinquecento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette.
La decisione dei togati
Nel caso di specie “il ‘Centro di danza’ – che si trova nei pressi della sala – essendo assimilabile ad una palestra privata o, comunque, ad una struttura privata che offre attività sportive accessibili ai soli associati, non sembra rientrare tra i cosiddetti ‘siti sensibili’ di cui all’art. 7, comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013”.
Per i giudici di “Via Rubichi”, ci si è trovati davanti a un’interpretazione troppo stringente del Regolamento sui giochi che rischia di paralizzare un’attività economica lecita e per questo motivo non possono essere considerati come luoghi sensibili le associazioni private.
Il Tar oltre ad accogliere l’istanza cautelare, per l’effetto della stessa ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e ha fissato per la giornata del 2 ottobre 2019 la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica.