“Una sentenza di grande attualità che afferma un principio applicabile anche alle recenti vicende che hanno coinvolto tre Banche a livello nazionale e che attiene al riconoscimento di una responsabilità diretta degli intermediari nella vendita di prodotti finanziari considerati a rischio”.
Sono le dichiarazioni dell’avvocato Luigi Quinto che così commenta la sentenza della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Lecce che, accogliendo le sue tesi difensive nell’interesse dell’investitore, ha condannato la banca a rifondere al privato la totalità del capitale versato per l’acquisto delle obbligazioni Parmalat.
Illegittima la condotta della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto per aver fatto sottoscrivere ad un investitore le obbligazioni Parmalat, senza aver fornito le informazioni adeguate al profilo di rischio dell’investimento.
Il Tribunale ha rilevato che la Banca di Credito Cooperativo, in qualità di intermediario finanziario particolarmente qualificato, avrebbe dovuto trasmettere al cliente investitore informazioni dettagliate in ordine alle caratteristiche dell’operazione finanziaria che si accingeva a compiere, informandolo, in particolare, dell’elevato profilo di rischio connesso agli acquisti obbligazionari Parmalat.
Il Tribunale, quindi, ha ritenuto che la violazione dei doveri di informazione e di adeguata valutazione del rischio dell’investimento siano imputabili direttamente a responsabilità dell’Istituto bancario, condannandolo, pertanto, a risarcire il privato investitore del danno corrispondente alla perdita del capitale investito.
“Viene ribadito il diritto degli investitori – conclude il legale – secondo i principi stabiliti dal Tribunale di Lecce ad essere adeguatamente informati sul grado di rischio dell’investimento e viene contestualmente censurata la condotta bancaria inosservante dei principi stabiliti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dal regolamento Consob”.