
In momenti di crisi come quello attuale, facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro appare quanto mai necessario. E, parallelamente, bisogna anche garantire una certa “resistenza” all’interno della propria realtà professionale. Occorre salvaguardare soprattutto quella categoria a rischio licenziamento, insomma. A tal proposito però, stando alle misure previste nel contratto aziendale di prossimità, le imprese possono stipulare dei contratti collettivi in deroga al contratto collettivo nazionale nei casi previsti dalla legge (di cui all’art. 8 del D.L. 138/2011 in relazione ai comma 1, 2 e 2 bis). Norme che regolano, in circostanze specifiche, classificazione e inquadramento, così come contratti a termine e modalità di assunzione. Un esempio? Gestione di crisi aziendali e occupazionali, nonché i risvolti sulle mansioni del lavoratore.
Se ne sono “snocciolati” i dettagli grazie al seminario “Contratto aziendale di prossimità – esempi pratici” organizzato da “Professionisti per le Imprese”, associazione composta da consulenti del lavoro e giuslavoristi salentini presieduta dalla dott.ssa Maria Cristina Circhetta. Ospite d’eccezione, e relatore dell’incontro, il Dott. Enzo Summa (consulente del lavoro e pubblicista), esperto della Fondazione Studi CDL. Fondamentale risulta, nella buona risoluzione degli accordi, il rapporto coi sindacati di categoria. Perché se da un lato la norma cerca di venire incontro alle difficoltà del momento (flessibilità o eventuale deroga), dall’altro sorge sempre il confronto dinanzi alle sigle: se queste non firmano, infatti, una risoluzione diviene piuttosto lontana. Serve dunque trovare un punto d’incontro, per il bene dell’azienda e dei dipendenti. «Noi partiamo da un vantaggio: conosciamo le regole a memoria – sostiene Summa – ma dobbiamo semplificare il chiarimento coi sindacati. L’80% è comunicazione».
La Costituzione fornisce, inoltre, i parametri entro cui operare in relazione al contratto di prossimità: “diritto alla retribuzione sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa”; che non indica, ovviamente, un minimale contributivo. Chi valuta tale aspetto? I contratti nazionali. Discorso analogo per la durata lavorativa, ferie e via dicendo. «In sostanza – prosegue Summa – si può derogare la norma, fermo restando ciò che indica la legge costituzionale nei suoi principi». Morale della favola: è possibile derogare i contratti a termine, con l’accordo di prossimità, sempre secondo le linee guida della Costituzione e rispettando la direttiva comunitaria.
«Il mercato chiede più competitività alle aziende – dichiara la presidente Circhetta – e i consulenti del lavoro rappresentano una figura strategica perché nella maggior parte dei casi le voci di bilancio relative al personale dipendente sono significative. La nostra associazione propone una formazione di eccellenza per i professionisti associati, perché siamo convinti che “il sapere è la vera forza”. E un buon professionista, se affianca l’imprenditore con professionalità e competenza, riesce sempre a portare un valore aggiunto nelle aziende. Contenimento dei costi, oculata applicazione delle agevolazioni contributive, contratti aziendali, corretta gestione delle tipologie contrattuali, investimento in organizzazione e miglioramento delle persone. Ciò può fare la differenza».