Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce sblocca l’appalto per i lavori di installazione del sistema di video sorveglianza su tutte le principali zone industriali della Provincia di Lecce.
Con sentenza n. 497 del 5 maggio scorso la Terza Sezione, a soli tre mesi dall’avvio del giudizio, ha posto fine a un contenzioso promosso dall’ATI “Conscoop- Tommasi srl” contro il Consorzio ASI di Lecce e il costituendo raggruppamento di imprese “Sud Segnal – Project Automation s.p.a.”.
I fatti
Nell’aprile 2019 il Consorzio ASI di Lecce ha bandito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “istallazione apparecchiature video e trasmissione immagini da installare nelle zone industriali di Lecce-Surbo, Nardò-Galatone, Casarano e Galatina-Soleto”.
Contro gli esiti della gara che vedevano aggiudicataria l’ATI “Sud Segnal – Project Automation s.p.a.” sono insorte la Conscoop e la Tommasi s.r.l. con ricorso promosso dinanzi al TAR di Lecce (n.231/2020).
Le contestazioni nel ricorso
L’impugnativa promossa dalla compagine giunta seconda investiva la procedura nella sua interezza con motivi che andavano dalla pretesa che la gara non potesse ancora ritenersi conclusa, alla prospettazione di illegittimità riguardanti, a dire dei ricorrenti, l’attribuzione dei punteggi e i criteri stessi, la verifica di anomalia dell’offerta, le dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti generali e la composizione della commissione di gara.
Accogliendo appieno le tesi e le eccezioni proposte dal Consorzio ASI, difeso dall’avv. Raffaele Pinto, e dall’ATI “Sud Segnal – Project Automation s.p.a.”, difesa dall’avv. Alessandro De Matteis, i giudici di “Via Rubichi” hanno respinto il ricorso.
Le motivazioni del Tar
La decisione del TAR si segnala, in particolare, per aver neutralizzato il tentativo dei ricorrenti di desumere la mancata conclusione del procedimento di gara da talune imprecisioni lessicali presenti nel provvedimento finale, ribadendo il principio secondo cui l’interpretazione del provvedimento amministrativo, e quindi anche dell’atto di aggiudicazione, deve basarsi “oltre che sul significato delle espressioni letterarie, anche e soprattutto sulla rilevanza dell’intenzione o volontà dell’autore, come su ogni utile circostanza che possa al riguardo rilevare, nonché sul complesso delle sue disposizioni richiamate”.
Il Tribunale Amministrativo ha parimenti respinto il tentativo di differire la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso al momento in cui i ricorrenti hanno avuto accesso completo agli atti di gara, sancendo l’irrilevanza di tale momento “al fine di stabilire la decorrenza del termine per impugnare” e, in ogni caso, la decisività del fatto che gli atti impugnati già “contenevano gli elementi necessari per la proposizione del ricorso”.
Registrato con soddisfazione l’esito favorevole, Consorzio ASI ed aggiudicataria hanno finalmente sottoscritto il contratto e cantierizzato i lavori.
Per effetto dell’avanzato sistema di sorveglianza collegato al Sistema Centrale Nazionale Transiti e Targhe (SCNTT) – banca dati gestita dal C.E.N. – le zone industriali di Lecce-Surbo, Nardò-Galatone, Casarano e Galatina-Soleto saranno costantemente video-monitorate per garantire un elevato standard di sicurezza alle aziende che vi operano.