Giovane militare salentina accusata di aver simulato diverse infermità. Inchiesta archiviata


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Arriva l’archiviazione dell’inchiesta su una giovane militare salentina accusata di aver simulato diverse infermità e di aver truffato l’amministrazione di appartenenza.

Il gip del tribunale militare di Verona ha archiviato il procedimento penale a carico di un appuntato della Guardia di Finanza. Il giudice ha accolto l’istanza della Procura militare anche alla luce della corposa documentazione prodotta dall’avvocato Antonio Maria La Scala.

L’indagata rispondeva delle ipotesi di reato di simulata infermità e truffa militare.

In particolare, la giovane produceva alla propria amministrazione (comando provinciale di Venezia) documentazione sanitaria corredata da esami sanitari specialistici con i quali dimostrava la sussistenza di patologie legate ad ansia e stress.

A seguito di ciò, le venivano rilasciati diversi giorni di malattia ed effettuava ulteriori sedute di fisioterapia atteso che, nel frattempo, le era stata riscontrata anche un’ernia cervicale doppia. E si vedeva prescrivere altri giorni di malattia. Nel frattempo, venivano disposte alcune visite fiscali da parte dell’Inps che confermavano il quadro clinico della giovane.

A seguito dell’aggravarsi della situazione, le veniva prescritta una specifica cura psichiatrica con terapia psicofarmacologica da parte di medici delle Aziende sanitarie locali venete competenti. Da questo momento in poi, la militare veniva sottoposta a diverse visite sempre da parte di personale medico specializzato in strutture pubbliche e le veniva confermato un disturbo d’ansia. La situazione si sarebbe ulteriormente aggravata tanto da determinare il collocamento in congedo assoluto per infermità. Ciononostante la locale Guardia di Finanza avviava un’indagine nei suoi confronti per verificare se le patologie fossero reali o meno. La militare congedata per infermità veniva poi indagata per simulazione di reato.

Si arrivava in seguito all’archiviazione del procedimento penale per insussistenza del fatto, poiché: “non si può concretamente dubitare dell’esistenza delle infermitá, se non sulla base di meri sospetti che da soli non possono assurgere a fatti concretamente provabili in sede di giudizio”.