Era accusato di avere, in qualità di proprietario, acconsentito a realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico delle opere edilizie, ma è stato assolto"perché il fatto non costituisce reato". Il giudice monocratico Maria Bianca Todaro della prima sezione penale ha dunque accolto la richiesta degli avvocati Luca Puce e Giulietta Petese, difensori del 49enne, originario di Gallipoli ma residente in Svizzera, Alfredo Orlando. È stato invece condannato ad 1 anno e 4 mesi, oltre al pagamento di un'ammenda di 45.000 euro, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, Giuseppe Renna del Comune di Morciano di Leuca, difeso dall'avvocato Francesco Vergine.
La vicenda è ancora una volta, afferente la moltitudine dei sequestri di immobili per presunto abuso edilizio, operati dal pubblico ministero Ennio Cillo, soprattutto nella zona del Capo di Leuca,e la richiesta di condanna, sia per il proprietario/ committente che per il responsabile dell'Ufficio Tecnico (nel caso specifico, il dr. Cillo ha invocato una pena di anni uno e mesi sei, per entrambi gli imputati). Considerando, gli analoghi precedenti delle scorse settimane, si potrebbe, però ipotizzare la presenza di un filone interpretativo, da parte dei giudici che riconosce quantomeno ai proprietari/committenti, di avere, sin dagli esordi, agito in totale buonafede, convinti di muoversi nell'ambito del normativamente lecito.
Ricostruendo la vicenda in questione, conclusasi con l'assoluzione di Alfredo Orlando, ricordiamo che il 49enne originario di Gallipoli era accusato di avere fatto un uso "strumentale" dell' "accorpamento", effettuato tra zone con indici diversi, ma secondo la tesi difensiva " non v’è alcuna norma che esprima divieto espresso né strumento edilizio che vieti la cessione di cubatura tra terreni, ubicati in due sotto-zone della stessa unica zona".
Vi era poi l'accusa nei confronti dell’Orlando, di avere nella qualità di proprietario committente, presentato la relazione tecnica integrativa della domanda, nella quale “falsamente” si attestava la conformità con le norme di legge. I suoi difensori ritengono che non si configuri reatodi falso poiché egli era estraneo e, geograficamente, lontano oltre 1500 km nel momento e lungo tutto il periodo nel quale si avviava e perfezionava, promosso dal padre, l’intero iter burocratico/amministrativo. Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva degli avvocati Puce e Petese, venuta meno la falsità degli atti, verrebbero a cadere anche le ipotesi di reato edilizio e paesaggistico.
Infine, sull'ordine di demolizione dell'immobile, potrebbe abbattersi medio tempore la prescrizione; il che, impedirebbe di metterlo in esecuzione e la casa "sopravviverebbe".