Rischia il processo, il datore di lavoro accusato di omicidio colposo per la morte di un operaio, schiacciato tra due camion, a seguito dell’incidente sul lavoro a Minervino di Lecce, avvenuto la mattina del 20 luglio del 2023. L’udienza preliminare è fissata per il 24 novembre, dinanzi al gup Angelo Zizzari. In quella sede, il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio del pm Donatina Buffelli, sulla scorta delle consulenze, rispettivamente, sulle cause della morte, del medico legale Robero Vaglio e sulla dinamica dell’incidente, dell’ingegnere Antonio Vernaleone. I familiari della vittima, assistiti dagli avvocati Luigi Corvaglia e Giovanni Baldassarre potranno costituirsi parte civile. L’imputato è difeso dagli avvocati Massimo Fasano e Antonio Conte.
Ricordiamo che nel luglio scorso, il gip Alcide Maritati, attraverso un’ordinanza, aveva rigettato la seconda richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Il giudice aveva disposto l’imputazione coatta, chiedendo al pm di formulare, entro 15 giorni, il capo d’accusa per l’amministratore unico della ditta per cui lavorava, Salvatore Spongano, 55enne di Cutrofiano.
L’operaio rimase schiacciato tra due camion in un cantiere stradale su via Kennedy a Minervino di Lecce, la mattina del 20 luglio del 2023.
Quel giorno due tir carichi di bitume per il rifacimento del manto stradale, erano parcheggiati, uno davanti all’altro, poiché i conducenti erano scesi dai mezzi. Quello del 55enne e l’altro del collega che era con lui. A un certo punto, uno dei due camion, cominciò a muoversi, complice anche la lieve pendenza della strada e travolse Salvatore Spongano, nonostante il tentativo di proteggersi. Sul posto intervennero carabinieri e i tecnici dello Spesal.
Nell’ordinanza, il gip ricostruiva la dinamica del sinistro evidenziando la presenza di “uno scivolo non omologato, apposto abusivamente nella parte posteriore del semirimorchio”. Ed il sovraccarico del mezzo condotto dall’operaio.
Il giudice ha chiarito che “in assenza di questa combinazione di condotte pericolose, negligenti ed imprudenti, relative ai due camion, la condotta imprudente dell’operaio non sarebbe stata da sola in grado di determinare l’evento”.