«Il solo rapporto di parentela con l’indagato non è sufficiente per sospendere la licenza per l’esercizio dell’attività di pirotecnico». È questo il principio con cui la III sezione del Tar di Lecce, presieduta da Enrico D’Arpe, ha accolto, il 25 luglio 2019, l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto dalla ditta di Scorrano, difesa dagli avvocati Francesco Meo e Alfredo Matranga, contro il provvedimento del Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta che aveva ‘stoppato’ per sei mesi la licenza di deposito di sostanze esplodenti di IV e V categoria e quella che autorizzava l’imprenditore all’esercizio del mestiere di pirotecnico.
Tutto nasce dall’arresto di Donato Mega, amministratore di un’altra ditta che si occupa di fuochi d’artificio, con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nella ormai nota operazione «Tornado» che ha permesso di fare luce sugli affari di un’associazione di stampo mafioso, capitanata dal boss Giuseppe Amato e dai “ragazzi di Padreterno”. Troppo forte, insomma, il sospetto dell’interferenza del clan anche nella ditta del cugino, per cui era scattato il provvedimento.
Con questa sentenza, il Giudice Amministrativo ha confermato il precedente decreto monocratico con cui, i primi di luglio, aveva già sospeso il provvedimento della Prefettura di inibizione dell’attività di deposito e commercializzazione di fuochi pirotecnici, permettendo alla ditta di onorare gli ‘impegni lavorativi’ presi.
“Il rapporto di cuginanza non basta”
Insomma, il TAR del capoluogo salentino ha evidenziato che il mero rapporto di parentela, peraltro di semplice “cuginanza”, con l’indagato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non è sufficiente a disporre la sospensione. Secondo il Giudice, la Prefettura avrebbe dovuto inserire ulteriori elementi di fatto per rendere plausibile “l’influenza reciproca di comportamenti” tra il ricorrente e il parente indagato. Tra l’altro, l’imprenditore non è nemmeno accusato in sede penale di far parte del sodalizio criminoso ed è quindi completamente estraneo alle vicende penali.
Il Tar ha inoltre evidenziato, che la Prefettura ha concluso il procedimento sanzionatorio di sospensione della licenza violando anche le garanzie procedimentali e partecipative del ricorrente. Aveva, in prima battuta, preannunciato l’emanazione di un provvedimento di revoca della licenza, assegnando al ricorrente il termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni. Senza attendere il decorso di tale termine per la proposizione delle memorie procedimentali, ha concluso il procedimento sanzionatorio sospendendo per sei lunghi mesi la licenza di pirotecnico intestata al ricorrente.
Quindi, il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha sospeso l’efficacia del provvedimento prefettizio impugnato, a condizione che il ricorrente nell’espletamento dell’attività professionale di pirotecnico utilizzi esclusivamente manufatti esplosivi completamente regolari ed omologati CE e rispetti rigorosamente tutte le vigenti prescrizioni normative in materia.
L’udienza per la discussione del merito del ricorso è fissata per il prossimo 10 marzo 2020.