Vendita di azioni illegittima. Banca condannata a restituire i soldi investiti da una casalinga


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Arriva la condanna per la Banca Popolare di Bari, dopo il pronunciamento del Tribunale civile di Lecce che ha accolto le ragioni di una casalinga. La banca dovrà restituire l’intero capitale che le aveva consigliato di investire in azioni e obbligazioni emesse dalla stessa Banca Popolare.

Il tribunale ha accolto le tesi difensive sostenute dall’avvocato Francesco Fina e ha condannato la Banca a restituire alla risparmiatrice circa 30mila euro, oltre ad interessi legali e rivalutazione.

Secondo il giudice, infatti, la mancata sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte della correntista è causa di nullità dell’operazione. Inoltre, la Banca avrebbe omesso di adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, in quanto la stessa, “casalinga, disoccupata e con scarsa scolarizzazione, si dubita che, se idoneamente informata, avrebbe accettato i rischi connessi agli investimenti in oggetto

La ricostruzione dei fatti

Una casalinga residente in provincia di Lecce si era recata presso una locale Filiale della Banca Popolare di Bari per aprire un Conto corrente dove depositare i propri risparmi e garantirsi nel tempo una rendita sicura. Al momento dell’apertura del conto, i consulenti consigliavano alla signora l’acquisto di strumenti finanziari emessi dalla stessa Banca Popolare, garantendola sulla sicurezza dell’investimento e sull’assenza di rischi per i propri risparmi.

A distanza di tempo, la signora, avendo necessità di una piccola disponibilità economica, richiedeva alla Banca lo svicolo di una parte delle somme depositate, scoprendo così che le stesse erano state investite in azioni e obbligazioni subordinate ad alto rischio emesse dalla Popolare di Bari ed oggetto di un ingente perdita di rendimento a causa della crisi bancaria.

Rivoltasi all’avvocato Francesco Fina, la risparmiatrice ha adito il Tribunale di Lecce, lamentando l’illegittimità dell’investimento azionario non avendo mai sottoscritto nessun ordine di acquisto di strumenti finanziari e, soprattutto, la mancata osservanza da parte della Banca e dei suoi consulenti degli obblighi informativi connessi ai rischi legati all’investimento suggeritole.

In particolare, veniva dimostrato nel corso del procedimento civile, che la Banca aveva proceduto all’investimento finanziario sulla base di una firma falsa, non apposta dalla correntista, e soprattutto che quest’ultima non era mai stata edotta sui possibili rischi derivanti dall’acquisto di azioni e obbligazioni subordinate e sulla complessità degli stessi.

Le dichiarazioni del legale

A margine della sentenza, l’avvocato Francesco Fina, legale della correntista, dichiara: “si tratta di una pronuncia importante non solo perché afferma la necessità della forma scritta per gli investimenti del caso, ma soprattutto perché richiama gli Istituti bancari al rispetto degli obblighi informativi previsti in materia dai Regolamenti Consob e che vincolano le Banche e i loro operatori a fornire ai risparmiatori una dettagliata informazione sulla natura degli strumenti finanziari su cui investono. È imprescindibile, infatti, che i risparmiatori giungano a determinati investimenti finanziari solo dopo esser stati adeguatamente informati sui rischi e sulle possibili conseguenze che da essi possono derivarne al capitale investito”.