Interessi illegittimi del Fisco? Ecco il modo per riconoscerli. Parla l’avvocato tributarista


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Dopo aver segnalato nelle settimane scorse le sentenze dei giudici di Lecce che annullavano gli interessi applicati dal Fisco (ossia la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.2226/2019 e la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale di Lecce n. 2433/2019, liberamente visibili su www.studiolegalesances.it, sez. Documenti) sono arrivate in redazione moltissime richieste di informazioni.

Per capirne di più abbiamo chiesto maggiori chiarimenti all’Avv. Matteo Sances, avvocato tributarista e difensore dei contribuenti nelle cause in questione.

Avvocato Sances ci può spiegare meglio cosa dicono queste sentenze?

Queste pronunce sono sicuramente importanti perché pongono l’attenzione sugli interessi applicati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia per intenderci) su tutti gli atti esattoriali.

In particolare, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Lecce n.2433/2019 pone l’attenzione sulla trasparenza degli interessi, ossia sul fatto che l’Amministrazione deve mettere in condizione il contribuente di comprenderne il calcolo.

Tale sentenza, tra l’altro, recepisce i principi di chiarezza e trasparenza indicati da tempo ormai dalla Corte di Cassazione (ad esempio Cass. Civ. Sez. VI-V ordinanza 03.05.2018 n. 10481).

L’avvocato Matteo Sances

È differente, invece, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n.2226/2019 che sancisce l’illegittimità degli interessi di mora applicati dal concessionario della riscossione sulle sanzioni fiscali.

Ciò, infatti, è espressamente vietato da due norme – ossia dall’articolo 2 del D.lgs. n.472/1997 e dall’art. 30 D.P.R. n. 602/1973 – le quali dichiarano espressamente che sulle somme richieste a titolo di sanzioni non vanno applicati gli interessi.

Cosa può fare allora il contribuente per verificare gli interessi?

Con un po’ di attenzione tutti i contribuenti potranno verificare se qualcosa non va nelle somme richieste. Mi spiego meglio.

In caso di debiti non ancora pagati nei confronti dell’erario, l’Agenzia delle Entrate Riscossione notifica un atto chiamato “Intimazione di pagamento” con il quale si avvisa il contribuente che trascorsi 5 giorni procederà con azioni esecutive. Ebbene, all’interno di questa intimazione il concessionario deve indicare una serie di informazioni come ad esempio la data di notifica della precedente cartella, la tipologia della pretesa (tributi, contributi, ecc…) con apposita indicazione della quota capitale, degli interessi e delle sanzioni.

Sempre all’interno dell’intimazione il concessionario deve indicare l’importo degli interessi applicati su queste somme. Come detto, dunque, sulle sanzioni fiscali l’importo degli interessi deve essere uguale a ZERO e lo stesso vale per gli interessi applicati sugli interessi che sono espressamente vietati dalla legge (cd. interessi anatocistici).

Ovviamente, il discorso fatto per le intimazioni di pagamento vale anche per altri atti del concessionario come ad esempio gli avvisi di ipoteca, i fermi amministrativi, i pignoramenti, ecc..

Attenzione: come già evidenziato anche in altre occasioni sono illegittimi anche gli interessi applicati sui contributi previdenziali (INPS) e su quelli assistenziali (INAIL), come chiarito anche dallo stesso istituto previdenziale con propria circolare (si veda circ. n.134 del 17.07.2000).

In ogni modo, per venire incontro alle esigenze di chiarezza da parte dei contribuenti, da tempo organizziamo con il supporto della Camera Civile Salentina una serie di convegni per informare professionisti e contribuenti su queste tematiche.

Inoltre, anche il nostro Centro Studi si è attivato in queste settimane per fornire le informazioni necessarie ai contribuenti in difficoltà (si può inviare mail a info@centrostudisances.it ).